§ 1.5.Q03 - Decisione 22 agosto 2006, n. 577.
Decisione n. 2006/577/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale (Testo rilevante ai fini del SEE)


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/08/2006
Numero:577


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri elencati in allegato vietano il movimento verso altre parti della Comunità o verso paesi terzi di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma e [...]
Art. 2.      Gli Stati membri modificano e pubblicano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.Q03 - Decisione 22 agosto 2006, n. 577. [1]

Decisione n. 2006/577/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 23 agosto 2006, n. L 229).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Rispettivamente il 17, 19 e 21 agosto 2006, i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania hanno informato la Commissione di una serie di casi clinici sospetti di febbre catarrale (bluetongue) negli allevamenti di ovini e bovini siti in zone dei tre paesi comprese entro un raggio di 50 km da Kerkrade nei Paesi Bassi, dove è stato segnalato il primo caso sospetto.

     (2) Il Belgio, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno vietato i movimenti di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni in uscita dalle aree colpite, in conformità della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini e della decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone.

     (3) Gli Stati membri colpiti hanno adottato le misure opportune alla luce della rispettiva situazione entomologica, ecologica, geografica, meteorologica ed epidemiologica.

     (4) La diffusione della febbre catarrale a partire dalla zona colpita potrebbe costituire un serio pericolo per gli animali della Comunità.

     (5) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e in attesa di ulteriori indagini epidemiologiche e di laboratorio, è opportuno adottare a livello comunitario misure di lotta contro la malattia relative ai movimenti di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle aree colpite.

     (6) Alla luce dell’evoluzione della situazione e dei risultati delle ulteriori indagini svolte, le misure in vigore saranno riviste quanto prima in occasione di una riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri elencati in allegato vietano il movimento verso altre parti della Comunità o verso paesi terzi di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni raccolti o prodotti a partire dal 1° maggio 2006 e provenienti dalle aree di cui all’allegato.

     2. Gli Stati membri concedono le deroghe al divieto di cui al paragrafo 1 previste dagli articoli 4 e 6 della decisione n. 2005/393/CE.

     3. Se necessario, alla luce della rispettiva situazione entomologica, ecologica, geografica, meteorologica ed epidemiologica, gli Stati membri interessati effettuano esami complementari al di fuori delle aree elencate in allegato.

     Gli Stati membri interessati continuano ad applicare le misure appropriate eventualmente già adottate.

     In base ai risultati degli esami suddetti, gli Stati membri interessati rivedono le misure e possono applicarne altre.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri modificano e pubblicano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     BELGIO:

     Provincia di Anversa

     Provincia del Brabante Fiammingo

     Provincia del Brabante Vallone

     Provincia di Bruxelles Capitale

     Provincia di Namur

     Provincia del Limburgo

     Provincia del Lussemburgo

     Provincia di Liegi

     Province della Fiandra orientale e Hainaut:

     L’area ad est delle seguenti strade:

     — N6 in direzione nord verso la R50 (comune di Mons),

     — R50 in direzione est verso la N56,

     — N56 in direzione nord verso la N525,

     — N525 in direzione nord verso la N57,

     — N57 in direzione nord verso la N42,

     — N42 in direzione nord via Wettersesteenweg (comune di Oosterzele) verso la N465,

     — N465 in direzione nord verso la N9,

     — N9 in direzione ovest verso la R4,

     — N4 in direzione nord verso la N423,

     — N423 in direzione nord verso il confine coi Paesi Bassi.

 

     GERMANIA:

     Renania Settentrionale-Vestfalia

     — Stadt Aachen

     — Kreis Aachen

     — Stadt Bochum

     — Stadt Bonn

     — Kreis Borken

     — Stadt Bottrop

     — Kreis Coesfeld

     — Stadt Dortmund

     — Kreis Düren

     — Stadt Düsseldorf

     — Stadt Duisburg

     — Ennepe-Ruhr-Kreis

     — Erftkreis

     — Kreis Euskirchen

     — Stadt Essen

     — Stadt Gelsenkirchen

     — Stadt Hagen

     — Stadt Hamm

     — Kreis Heinsberg

     — Stadt Herne

     — Hochsauerlandkreis

     — Kreis Kleve

     — Stadt Köln

     — Stadt Krefeld

     — Stadt Leverkusen

     — Märkischer Kreis

     — Kreis Mettmann

     — Stadt Mönchengladbach

     — Stadt Mülheim a. d. Ruhr

     — Kreis Neuss

     — Oberbergischer Kreis

     — Stadt Oberhausen

     — Kreis Olpe

     — Kreis Recklinghausen

     — Stadt Remscheid

     — Rheinisch-Bergischer Kreis

     — Rhein-Sieg-Kreis

     — Kreis Siegen-Wittgenstein

     — Kreis Soest

     — Stadt Solingen

     — Kreis Unna

     — Kreis Viersen

     — Kreis Wesel

     — Stadt Wuppertal

     Renania-Palatinato

     — Kreis Ahrweiler

     — Kreis Altenkirchen

     — Kreis Bernkastel-Wittlich

     — Nel Distretto di Birkenfeld la zona a nord della B 41

     — Kreis Bitburg-Prüm

     — Kreis Cochem-Zell

     — Kreis Daun

     — Stadt Koblenz

     — Nel Distretto di Magonza-Bingen le località di Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

     — Kreis Mayen-Koblenz

     — Kreis Neuwied

     — Rhein-Hunsrück-Kreis

     — Rhein-Lahn-Kreis

     — Stadt Trier

     — Kreis Trier-Saarburg

     — Westerwaldkreis

     Saarland

     — Nel Distretto di Merzig-Wadern, i Comuni di Mettlach e Perl

     Assia

     — Nel Distretto di Lahn-Dill, i Comuni di Breitscheid, Diedorf, Haiger

     — Nel Distretto di Limburg-Weilburg, i Comuni di Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a.d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

     — Nel Distretto di Rheingau-Taunus, il Comune di Heidenrod

 

     LUSSEMBURGO:

     L’intero territorio

 

     PAESI BASSI:

     Compartimenti da 9 a 20 di cui al sistema di notifica delle malattie degli animali.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della decisione n. 2006/591/CE.