Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 921 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.N55 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 921.
Regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 per tenere conto delle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 163).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 1, paragrafo 3 del
(2) L'articolo 1 del
(3) L'articolo 1 del
(4) Al fine di garantire che siano sovvenzionati solamente prodotti che garantiscano elevati livelli di protezione sanitaria, è necessario che il burro, il burro concentrato e la crema di cui ai regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 soddisfino i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, e cioè siano preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettino le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.
(5) È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2191/81, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— che:
i) risponde ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del
ii) soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva. »
All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 429/90, è aggiunta la seguente frase:
«Soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.»
All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2571/97, è aggiunto il seguente comma:
«Il burro, il burro concentrato e la crema di cui alle lettere a), b) e c) devono soddisfare i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.