§ 1.4.B70 – Regolamento 31 luglio 1981, n. 2191.
Regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:31/07/1981
Numero:2191


Sommario
Art. 1.      1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, è concesso un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro degli Stati membri.
Art. 2.      1. L'importo dell'aiuto è fissato a 60 EUR/100 kg di burro
Art. 3.      1. L'aiuto è concesso al fornitore del burro dietro sua domanda scritta e su presentazione di un buono numerato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in causa. Salvo casi di [...]
Art. 4.      1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture, apposte in modo ben leggibile e in caratteri indelebili:
Art. 5.      Gli Stati membri sono autorizzati a stabilire una quantità minima di burro per la quale può essere presentata domanda di aiuto.
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.4.B70 – Regolamento 31 luglio 1981, n. 2191. [1]

Regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro.

(G.U.C.E. 1 agosto 1981, n. L 213).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 28,

     visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/51, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

     considerando che il regolamento (CEE) n. 1723/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative a misure intese a mantenere il livello di utilizzazione del burro da parte di talune categorie di industrie e di consumatori, prevede la possibilità di concedere un aiuto per il burro presente sul mercato, onde consentire l'acquisto di tale prodotto a prezzo ridotto, segnatamente da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro;

     considerando che l'attuale situazione del mercato del burro, caratterizzata da scorte pubbliche relativamente poco elevate, provocherà in un prossimo futuro la sospensione delle vendite di burro di ammasso pubblico a norma del regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80; che, conseguentemente occorre far ricorso al regolamento (CEE) n. 1723/81, prevedendo la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro;

     considerando che occorre tuttavia concedere l'aiuto soltanto per il burro rispondente ai requisiti di prima qualità di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte, modificato da ultimo dall'atto di adesione delle Grecia; che, per motivi di controllo, è inoltre opportuno riservare l'aiuto al burro acquistato, nello Stato membro di appartenenza del beneficiario, presso un fornitore riconosciuto da detto Stato membro;

     considerando che occorre garantire che l'aiuto concesso a norma del presente regolamento non venga cumulato con l'aiuto al consumo diretto previsto dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 854/81, né, per quanto riguarda il burro neozelandese commercializzato nel Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale di cui al regolamento (CEE) n. 858/81 del Consiglio del 1° aprile 1981;

     considerando che, per facilitare i controlli, è opportuno precisare le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi del burro che beneficia dell'aiuto:

     considerando che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le modalità di esecuzione delle misure previste dal presente regolamento;

     considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 prevede all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti al momento della modifica di un tasso rappresentativo, l'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CEE ) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione: che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE ) n. 878/77 si può derogare alle suddette disposizioni; che, per quanto riguarda la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto previsto dal presente regolamento, è opportuno applicare il tasso rappresentativo valido il primo giorno del mese di validità del buono che dà diritto all'aiuto;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, è concesso un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro degli Stati membri.

     2. Ogni Stato membro può designare, fra le istituzioni e collettività senza scopi di lucro stabilite nel suo territorio, quelle - denominate in appresso "beneficiari" - che possono beneficiare del burro a prezzo ridotto.

     3. L'aiuto può essere concesso soltanto per il burro:

     a) acquistato nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario presso un fornitore, condizionatore o importatore, qui di seguito denominato "fornitore", all'uopo riconosciuto dall'autorità competente di detto Stato membro e

     - che:

     i) risponde ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ed è conforme alla categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione dello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio reca indicazioni in tal senso,

     ii) soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva. [2]

     - per quanto concerne il burro neozelandese venduto nel Regno Unito, alla classificazione di prima qualità in tale Stato membro.

     4. Può essere riconosciuto, conformemente al paragrafo 3, lettera a), soltanto un fornitore che si impegni:

     a) a tenere una contabilità da cui risultino il fabbricante del burro, il nome e l'indirizzo dei beneficiari, i quantitativi di burro loro venduti ed il numero dei relativi buoni rilasciati a norma dell'articolo 3, nonché

     b) a sottoporsi alle misure di controllo stabilite dallo Stato membro interessato, fra cui in particolare la verifica della contabilità e il controllo qualitativo del burro.

     Qualora si accerti un'infrazione grave alle norme del presente regolamento, il riconoscimento è ritirato.

 

     Art. 2.

     1. L'importo dell'aiuto è fissato a 60 EUR/100 kg di burro [3].

     Per il burro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 804/68 l'importo dell'aiuto previsto al precedente comma è moltiplicato per il coefficiente 0,9756.

     Qualora l'importo dell'aiuto sia modificato, si applica il nuovo importo per tutte le consegne di burro effettuate sulla scorta del buono valido per il mese successivo a quello della fissazione del nuovo importo.

     Tuttavia, nel caso di un buono con validità di oltre un mese, qualora il nuovo importo sia fissato prima dell'ultimo mese del periodo di validità, il nuovo importo si applica per tutte le consegne di burro effettuate a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in cui esso è stato fissato. [4]

     [2. L'importo dell'aiuto è convertito in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo valevole il primo giorno di calendario del mese per il quale è valido il buono di cui all'articolo 3.

     Tuttavia, in deroga al disposto del comma precedente, per il mese di aprile 1984 si applica, ai fini della conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto, il tasso rappresentativo valido a decorrere dal 2 aprile 1984.] [5]

     3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato con la riduzione del dazio relativo al burro originario della Nuova Zelanda, precisato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione. A tal fine, dall'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 viene detratto l'ammontare della differenza che intercorre tra l'aliquota del dazio previsto per il burro dalla tariffa doganale comune e l'aliquota del dazio ridotto [6].

 

     Art. 3.

     1. L'aiuto è concesso al fornitore del burro dietro sua domanda scritta e su presentazione di un buono numerato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in causa. Salvo casi di forza maggiore, la domanda di aiuto, scortata dai documenti giustificativi di cui al paragrafo 7, deve essere presentata entro dodici mesi calcolati dal primo giorno di calendario del mese per il quale è valido il buono.

     2. Per ottenere il rilascio di tale buono, il beneficiario deve:

     a) impegnarsi per iscritto, nei confronti dell'autorità competente, a utilizzare il burro in questione unicamente a vantaggio dei propri consumatori ed a rimborsare integralmente l'aiuto, ove si constati che il burro acquistato in virtù del presente regolamento è stato sviato dalla sua destinazione;

     b) impegnarsi a mettere a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta i documenti che consentano di accertare l'utilizzazione del burro;

     c) aver assolto correttamente gli impegni sottoscritti in caso di precedenti assegnazioni di buoni.

     3. Ogni buono deve recare le indicazioni seguenti:

     a) nome e indirizzo dell'istituzione o collettività beneficiaria e, se del caso, del mandatario responsabile;

     b) numero massimo di consumatori presso l'istituzione o collettività beneficiaria;

     c) quantità massima di burro cui esso dà diritto;

     d) mese e anno di validità del buono medesimo.

     4. La quantità massima di burro di cui al paragrafo 3, lettera c), è fissata a 2 kg per mese e per consumatore facente capo all'ente beneficiario [7].

     5. La validità di un buono è limitata al mese civile in esso indicato. Tuttavia la presa in consegna può aver luogo a decorrere dal ventesimo giorno del mese che precede il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo a quest'ultimo.

     In deroga al precedente comma, gli Stati membri possono disporre che un buono sia valido due o tre mesi civili. In tal caso i mesi di validità devono essere indicati sul buono e la presa in consegna può aver luogo dal ventesimo giorno del mese che precede il primo mese civile che figura sul buono fino al decimo giorno del mese successivo a quest'ultimo. [8]

     6. L'autorità competente può rilasciare buoni soltanto per un periodo non superiore a dodici mesi [9].

     7. Il buono dà diritto all'aiuto soltanto se corredato:

     a) di un attestato del beneficiario che certifichi il quantitativo di burro effettivamente acquistato e preso in consegna per mezzo di tale buono, o

     b) di un duplicato della fattura quietanzata o del buono di consegna, vistati dal beneficiario.

     8. Le autorità competenti provvedono al versamento dell'aiuto entro 60 giorni dalla data di presentazione del fascicolo completo, salvo in caso di forza maggiore o nei casi in cui sia stata avviata un'indagine amministrativa in merito al diritto all'aiuto.

     In tali casi, il versamento è effettuato soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

     9. Tutti i documenti giustificativi e la relazione riferentesi al controllo di cui all'articolo 6 devono essere trasmessi al servizio od organismo pagatore, incaricato del versamento dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 4.

     1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture, apposte in modo ben leggibile e in caratteri indelebili:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CEE) n. 2191/81. [10]

     2. Gli eventuali imballaggi dei panetti o delle razioni devono recare una o più delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Vietata la rivendita. [11]

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono autorizzati a stabilire una quantità minima di burro per la quale può essere presentata domanda di aiuto.

 

     Art. 6. [12]

     Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per accertare l'osservanza del presente regolamento, tra cui la verifica dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore. Il controllo dev'essere attuato in conformità della direttiva 77/435/CEE del Consiglio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro un termine di tre mesi, le modalità del controllo eseguito nelle varie fasi della commercializzazione del burro, nonché le disposizioni adottate conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a);

     b) entro il 20 di ogni mese, i quantitativi per i quali, nel corso del mese precedente:

     - sono stati rilasciati buoni,

     - è stato corrisposto l'aiuto.

 

     Art. 7. [13]

     L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1717/72 è sospesa, salvo per il burro venduto dietro presentazione dei buoni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1717/72, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 84 del regolamento (CE) n. 1898/2005, salvo quanto disposto nell'art. 85 dello stesso regolamento.

[2] Trattino già sostituito dal regolamento (CE) n. 455/95 e così ulteriormente sostituito dal regolamento (CE) n. 921/2004.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1207/98, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1565/2001 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 181/2005, così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1268/2005.

[4] Paragrafo modificato dal regolamento (CEE) n. 1333/82, dal regolamento (CEE) n. 1446/83, dal regolamento (CEE) n. 889/84, dal regolamento (CEE) n. 1365/85, dal regolamento (CEE) n. 1665/86, dal regolamento (CEE) n. 2402/86, dal regolamento (CEE) n. 442/88, dal regolamento (CEE) n. 1679/89, dal regolamento (CEE) n. 1666/93 e dal regolamento (CEE) n. 2029/94, e da ultimo così sostituito dal regolamento (CE) n. 455/95.

[5] Paragrafo modificato dal regolamento (CEE) n. 1375/84 e abrogato dal regolamento (CEE) n. 1756/93.

[6] Paragrafo già sostituito dal regolamento (CEE) n. 442/88 e così ulteriormente sostituito dal regolamento (CE) n. 2196/95.

[7] Paragrafo così sostituito dal regolamento (CEE) n. 442/88.

[8] Paragrafo già sostituito dal regolamento (CEE) n. 3205/81 e dal regolamento (CEE) n. 3514/83, così ulteriormente sostituito dal regolamento (CE) n. 455/95.

[9] Paragrafo così modificato dal regolamento (CEE) n. 1497/91.

[10] Paragrafo modificato dal regolamento (CEE) n. 3812/85 e dal regolamento (CE) n. 3337/94, così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 810/2004, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215.

[11] Paragrafo modificato dal regolamento (CEE) n. 3812/85 e dal regolamento (CE) n. 3337/94, così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 810/2004, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2004, n. L 215.

[12] Articolo così sostituito dal regolamento (CEE) n. 269/83.

[13] Articolo così sostituito dal regolamento (CEE) n. 2429/81.