§ 1.5.M55 – Decisione 22 luglio 2005, n. 573.
Decisione n. 2005/573/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/07/2005
Numero:573


Sommario
Art. 1.      La decisione 2002/994/CE è modificata come segue:
Art. 2.      La presente decisione si applica a partire dal 26 luglio 2005.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.M55 – Decisione 22 luglio 2005, n. 573.

Decisione n. 2005/573/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 luglio 2005, n. L 193).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito al rilevamento di determinati residui di medicinali veterinari in taluni prodotti di origine animale importati dalla Cina e al riscontro, nel corso di un'ispezione effettuata in detto paese, di carenze per quanto riguarda la normativa che disciplina i medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE.

     (2) Misure correttive sono state quindi attuate dalle autorità cinesi e sono state fornite informazioni e garanzie supplementari. Tali misure, accompagnandosi all’esito favorevole dei controlli effettuati dai servizi della Commissione e dagli Stati membri, hanno consentito di emendare la decisione 2002/69/CE e di procedere alla successiva adozione di varie disposizioni, volte ad autorizzare l’importazione di prodotti di origine animale dalla Cina. Detti emendamenti sono stati consolidati nella decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, che ha abrogato la decisione 2002/69/CE.

     (3) L’esito dei controlli effettuati dagli Stati membri sui prodotti di cui è autorizzata l’importazione dall’entrata in vigore della decisione 2004/621/CE è in genere favorevole. Ciò permette di considerare la possibilità di autorizzare l’importazione dalla Cina di alimenti per animali da compagnia. In considerazione del rischio trascurabile per i consumatori, è opportuno emendare la decisione di conseguenza.

     (4) Ai fini di una maggiore chiarezza giuridica in merito alla serie di prodotti di origine animale di cui è vietata l’importazione dalla Cina, occorre chiarire il testo della decisione 2002/994/CE.

     (5) La decisione 2002/994/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2002/994/CE è modificata come segue:

     1) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     “Articolo 2

     1. Gli Stati membri vietano l’importazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato della presente decisione in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi e dell’articolo 3, nel caso di prodotti elencati nella parte II dell'allegato.

     Articolo 3

     Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell'invio, ad un'analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.”;

     2) l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica a partire dal 26 luglio 2005.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

PARTE I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale

autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l'attestato di cui all'articolo 3

 

     — Prodotti della pesca, ad eccezione:

     — dei prodotti dell'acquacoltura,

     — dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,

     — dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.

 

     — Gelatina.

 

     — Alimenti per animali da compagnia come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

 

PARTE II

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati

ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell'attestato di cui all'articolo 3

 

     — Prodotti dell'acquacoltura.

 

     — Gamberetti sgusciati e/o lavorati.

 

     — Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.

 

     — Involucri di origine animale.

 

     — Carni di coniglio.

 

     — Miele.

 

     — Pappa reale.»