§ 1.5.I45 – Decisione 26 agosto 2004, n. 621.
Decisione n. 2004/621/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/08/2004
Numero:621


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.I45 – Decisione 26 agosto 2004, n. 621.

Decisione n. 2004/621/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 agosto 2004, n. L 279).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito al rilevamento di residui di medicinali veterinari in alcuni prodotti di origine animale importati dalla Cina e alle carenze identificate nel corso di un’ispezione effettuata in tale paese per quanto riguarda la normativa sui medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE del 30 gennaio 2002 recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina.

     (2) Alla luce delle informazioni trasmesse dalla competente autorità cinese e dell’esito positivo dei controlli effettuati dagli Stati membri, l’importazione di alcuni prodotti di origine animale dalla Cina è stata autorizzata mediante vari emendamenti alla decisione 2002/69/CE, che sono stati consolidati nella decisione 2002/994/CE della Commissione.

     (3) Sulla scorta dell’adozione di misure correttive e delle garanzie fornite dalla competente autorità cinese, dell’esito positivo di una nuova visita di ispezione effettuata in Cina e dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri all’importazione di prodotti dalla Cina, si può attualmente ritenere che i prodotti di origine animale importati dalla Cina siano sottoposti a controlli completi e sistematici in tema di sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione umana e animale.

     (4) La competente autorità cinese ha garantito in particolare che ogni partita di prodotti di origine animale destinati al consumo umano o all’alimentazione animale nella Comunità deve essere oggetto di un controllo sistematico prima della spedizione allo scopo di rilevare la presenza di residui di medicinali veterinari. La competente autorità cinese ha altresì garantito che tutte le partite saranno corredate di una dichiarazione dell’autorità competente attestante che i prodotti sono stati sottoposti a controllo prima dell’esportazione e comprendente i risultati dei controlli analitici.

     (5) Tenendo conto dei risultati e delle garanzie di cui sopra, è opportuno che al posto delle misure di protezione di cui alla decisione 2002/994/CE si introduca l’obbligo che le partite considerate siano controllate sul luogo d’origine prima dell’esportazione nella Comunità e siano corredate di un attestato a tale riguardo.

     (6) L’ispezione ha tuttavia rilevato ancora delle carenze per quanto riguarda le condizioni sanitarie applicate in Cina alla produzione di carni di pollame destinate all’esportazione nella Comunità. In considerazione di tali carenze e della situazione venutasi a creare con i casi di influenza aviaria, non è ancora possibile abolire le restrizioni alle importazioni di carni di pollame.

     (7) La decisione 2002/994/CE va quindi modificata di conseguenza.

     (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2002/994/CE è modificata come segue:

     1) Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «Articolo 2

     Gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato in conformità della presente decisione e nel rispetto delle specifiche condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi.

     Articolo 3

     Gli Stati membri autorizzano l’importazione delle partite di prodotti elencati nella sezione II dell’allegato, accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta prima dell’invio ad un’analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.».

     2) L’articolo 4 è soppresso.

     3) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6

     La presente decisione viene riesaminata sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalla competente autorità cinese e, se del caso, dei risultati di un'ispezione in loco effettuata dagli esperti della Comunità.».

     4) L’allegato è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a partire dal 31 agosto 2004.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

PARTE I

 

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale

autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l’attestato di cui all’articolo 3:

 

     — Prodotti della pesca ad eccezione:

     — dei prodotti dell’acquacoltura,

     — dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,

     — dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque fresche naturali tramite operazioni di pesca.

     — Gelatina.

 

PARTE II

 

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale

autorizzati ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell’attestato di cui all’articolo 3:

 

     — Prodotti dell’acquacoltura.

     — Gamberetti sgusciati e/o lavorati.

     — Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque fresche naturali tramite operazioni di pesca.

     — Involucri di origine animale.

     — Carni di coniglio.

     — Miele.

     — Pappa reale».