§ 1.5.I12 – Decisione 13 luglio 2004, n. 550.
Decisione n. 2004/550/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati contro la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:13/07/2004
Numero:550


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.I12 – Decisione 13 luglio 2004, n. 550.

Decisione n. 2004/550/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati contro la febbre catarrale degli ovini in uscita dalle zone di protezione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 luglio 2004, n. L 244).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini è stata adottata alla luce della situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nelle regioni colpite della Comunità. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita previsto dalla direttiva 2000/75/CE («divieto di uscita») per i movimenti degli animali all’interno e in provenienza da tali zone.

     (2) L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha organizzato un simposio sulla febbre catarrale degli ovini che si è svolto dal 26 al 29 ottobre 2003. In occasione di tale simposio è stato tra l'altro concluso che gli animali possono spostarsi da una zona infetta ad una zona indenne da febbre catarrale degli ovini senza determinare rischi di diffusione del virus qualora siano stati vaccinati almeno un mese prima del movimento e a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nella regione di origine.

     (3) Alla luce di tale conclusione, le condizioni applicabili ai movimenti di animali vaccinati stabilite dalla decisione 2003/828/CE sono state modificate con decisione 2004/34/CE, sulla base della situazione nell’ultimo trimestre del 2003, al fine di consentire siffatti movimenti senza richiedere la cessazione della circolazione del virus nella zona di origine o dell'attività del vettore nella zona di destinazione. Tuttavia, a titolo precauzionale, la decisione 2003/828/CE modificata dalla decisione 2004/34/CE prevede tale possibilità soltanto per i movimenti interni in provenienza da zone in cui la vaccinazione è stata completata secondo il programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

     (4) A seguito della terza campagna di vaccinazione condotta durante l’inverno 2003-2004 e della riduzione generale della circolazione del virus in tutte le zone soggette a restrizioni interessate, è ora possibile prendere in considerazione condizioni generali applicabili ai movimenti nazionali di animali vaccinati in provenienza da zone soggette a restrizioni senza tener conto della residua circolazione del virus nella zona di origine. Tuttavia, a titolo precauzionale, occorre che gli animali provengano da greggi vaccinate conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione e che il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes imicola adulti.

     (5) L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2003/828/CE prevede deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni degli animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni e si applica a determinate zone soggette a restrizioni in Francia e in Italia. Occorre rettificare l’errore materiale relativo all’omissione della Spagna nell’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione.

     (6) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/828/CE.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2003/828/CE è così modificata:

     1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal seguente:

     «1. Le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I beneficiano della deroga al divieto di uscita a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfino le condizioni stabilite all'allegato II oppure che, nel caso della Spagna, della Francia e dell'Italia, rispettino le disposizioni del paragrafo 2 ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3.

     2. In Spagna, Francia ed Italia l'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1 qualora:

     a) gli animali provengano da un gregge vaccinato conformemente al programma adottato dall’autorità competente;

     b) alla data di spedizione gli animali siano vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi presenti o eventualmente presenti in una zona di origine importante sul piano epidemiologico;

     c) il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes imicola adulti».

     2) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 5 agosto 2004.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

(Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)

 

     Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)

 

     Italia

     Abruzzo: Chieti, tutti i comuni dell’Azienda sanitaira locale di Avezzano-Sulmona

     Basilicata: Matera, Potenza

     Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

     Campania: Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

     Lazio: Frosinone, Latina

     Molise: Isernia, Campobasso

     Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

     Sicilia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

     Malta (*)

 

     Zona B (sierotipo 2)

 

     Italia

     Abruzzo: L'Aquila, tranne i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

     Lazio: Viterbo, Roma, Rieti

     Marche: Ascoli Piceno, Macerata

     Toscana: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

     Umbria: Terni, Perugia

 

     Zona C (sierotipi 2 e 4 e, in misura minore, 16)

 

     Spagna

     Islas Baleares

     Francia

     Corse du sud, Haute-Corse

     Italia

     Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

 

     Zona D

 

     Grecia

     L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E

 

     Zona E

 

     Grecia

     Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo

     Cipro (*)

 

(*) Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dell’esame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1° maggio 2007.».