Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/01/2004 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.G61 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 34.
Decisione n. 2004/34/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 13 gennaio 2004, n. L 7).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) L'Ufficio internazionale dell'epizoozie ha organizzato un simposio sulla febbre catarrale degli ovini che si è svolto dal 26 al 29 ottobre 2003. In occasione di tale simposio è stato tra l'altro concluso che gli animali possono spostarsi da una zona infetta ad una zona indenne senza determinare rischi di diffusione del virus qualora siano stati vaccinati almeno un mese prima del movimento e a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nella regione di origine.
(3) Alla luce di tale conclusione, è opportuno modificare le condizioni applicabili ai movimenti di animali vaccinati stabilite dalla
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'articolo 3, paragrafo 2, della
«2. In Francia, Italia e Spagna l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1:
a) per le zone indicate nell'allegato I in cui è stata completata la vaccinazione conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, se alla data di spedizione gli animali sono stati vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi in circolazione in una zona di origine importante sul piano epidemiologico;
b) per le zone indicate nell'allegato I in cui non è stata completata la vaccinazione conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, se gli animali sono stati vaccinati conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a) e se inoltre:
i) il piano di sorveglianza in una zona di origine importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che alla data di spedizione la circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini è cessata da oltre 60 giorni; oppure
ii) il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes adulti.»
L'allegato I della
La presente decisione si applica a decorrere dal 2 febbraio 2004.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
(zone soggette a restrizioni:
aree geografiche in cui gli Stati membri
istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)
Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)
Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Sicilia: Ragusa, Enna
Molise: Isernia, Campobasso
Abruzzo: Chieti, tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona
Lazio: Frosinone, Latina
Campania: Tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1
Basilicata: Matera e Potenza (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)
Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Sicilia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa e Trapani
Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Basilicata: Potenza (tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)
Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi
Campania: Caserta (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1), Benevento, Avellino, Napoli, Salerno
Zona B (sierotipo 2)
Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Lazio: Viterbo, Roma, Rieti (comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevecchio, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Vacone)
Toscana: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno
Umbria: Terni
Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Abruzzo: L'Aquila, tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona
Lazio: Rieti (comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania, Varco Sabino)
Umbria: Perugia
Marche: Ascoli Piceno, Macerata
Zona C (sierotipi 2 e 4)
Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Francia:
Corse du sud, Haute Corse
Spagna:
Islas Baleares
Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Italia:
Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano
Zona D
L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E.
Zona E
Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo.»