§ 1.5.G61 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 34.
Decisione n. 2004/34/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/01/2004
Numero:34


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.G61 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 34.

Decisione n. 2004/34/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 gennaio 2004, n. L 7).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/828/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2003/218/CE è stata adottata alla luce della situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nelle regioni colpite. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di movimento degli animali in entrata e in uscita da tali zone.

     (2) L'Ufficio internazionale dell'epizoozie ha organizzato un simposio sulla febbre catarrale degli ovini che si è svolto dal 26 al 29 ottobre 2003. In occasione di tale simposio è stato tra l'altro concluso che gli animali possono spostarsi da una zona infetta ad una zona indenne senza determinare rischi di diffusione del virus qualora siano stati vaccinati almeno un mese prima del movimento e a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nella regione di origine.

     (3) Alla luce di tale conclusione, è opportuno modificare le condizioni applicabili ai movimenti di animali vaccinati stabilite dalla decisione 2003/828/CE al fine di consentire siffatti movimenti senza richiedere la cessazione della circolazione del virus nella regione di origine o dell'attività del vettore nella regione di destinazione. Tuttavia, a titolo precauzionale, ciò varrà soltanto per i movimenti interni a partire da zone in cui la vaccinazione è stata completata secondo il programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2003/828/CE è sostituito dal testo seguente:

     «2. In Francia, Italia e Spagna l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1:

     a) per le zone indicate nell'allegato I in cui è stata completata la vaccinazione conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, se alla data di spedizione gli animali sono stati vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi in circolazione in una zona di origine importante sul piano epidemiologico;

     b) per le zone indicate nell'allegato I in cui non è stata completata la vaccinazione conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, se gli animali sono stati vaccinati conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a) e se inoltre:

     i) il piano di sorveglianza in una zona di origine importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che alla data di spedizione la circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini è cessata da oltre 60 giorni; oppure

     ii) il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes adulti.»

 

          Art. 2.

     L'allegato I della decisione 2003/828/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 2 febbraio 2004.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

(zone soggette a restrizioni:

aree geografiche in cui gli Stati membri

istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)

 

Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)

 

     Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

     Sicilia: Ragusa, Enna

     Molise: Isernia, Campobasso

     Abruzzo: Chieti, tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

     Lazio: Frosinone, Latina

     Campania: Tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1

     Basilicata: Matera e Potenza (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)

 

     Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

     Sicilia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa e Trapani

     Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

     Basilicata: Potenza (tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)

     Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

     Campania: Caserta (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1), Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

 

Zona B (sierotipo 2)

 

     Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

     Lazio: Viterbo, Roma, Rieti (comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevecchio, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Vacone)

     Toscana: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

     Umbria: Terni

 

     Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

     Abruzzo: L'Aquila, tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

     Lazio: Rieti (comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania, Varco Sabino)

     Umbria: Perugia

     Marche: Ascoli Piceno, Macerata

 

Zona C (sierotipi 2 e 4)

 

     Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

     Francia:

     Corse du sud, Haute Corse

     Spagna:

     Islas Baleares

 

     Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

     Italia:

     Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

 

Zona D

 

     L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E.

 

Zona E

 

     Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo.»