§ 1.5.G21 - Decisione 20 aprile 2001, n. 322.
Decisione n. 2001/322/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/276/CE per tener conto della situazione zoosanitaria in Argentina. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/04/2001
Numero:322


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 della decisione n. 2001/276/CE è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.G21 - Decisione 20 aprile 2001, n. 322.

Decisione n. 2001/322/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/276/CE per tener conto della situazione zoosanitaria in Argentina. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 21 aprile 2001, n. L 112)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio, in particolare gli articoli 3 e 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/276/CE.

     (2) Con la decisione 2001/276/CE, le importazioni dall'Argentina sono state sospese fino al 15 aprile 2001 come misura precauzionale in attesa di poter disporre di informazioni più precise in seguito alla mutata situazione zoosanitaria in Argentina e alla sospensione, da parte di questo paese, delle proprie esportazioni di carni fresche verso il Canada, il Cile e gli Stati Uniti.

     (3) In seguito a questa decisione, le autorità competenti dell'Argentina hanno a loro volta sospeso le esportazioni verso la Comunità europea di carni fresche delle specie sensibili all'afta epizootica, hanno operato una riorganizzazione dei servizi veterinari e avviato un nuovissimo piano strategico di lotta contro l'afta epizootica, basato sulla regionalizzazione. È quindi necessario prorogare la sospensione almeno fino a quando sia possibile valutare correttamente questi cambiamenti.

     (4) La sospensione delle importazioni dall'Argentina è stata attuata sostituendo, con la decisione 2001/276/CE, gli allegati della decisione 93/402/CEE. Ai fini della certezza del diritto, è ora necessario adottare un nuovo provvedimento che aggiorni debitamente tali allegati. Non è pertanto opportuno limitare, nel frattempo, la validità dei vigenti allegati escludendo l'Argentina. Nondimeno, la decisione di sospendere le importazioni di carne dall'Argentina sarà riesaminata entro due mesi dalla notifica.

     (5) L'Argentina ha cessato di certificare le partite a partire dal 13 marzo 2001 e, sempre ai fini della certezza del diritto, le partite prodotte e certificate in tale data o anteriormente ad essa devono essere accettate.

     (6) La decisione 2001/276/CE deve essere modificata di conseguenza.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'articolo 2 della decisione n. 2001/276/CE è sostituito dal testo seguente:

     "Gli Stati membri accettano le partite prodotte e certificate fino al 13 marzo 2001 incluso".

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.