§ 1.5.G05 - Decisione 11 aprile 2001, n. 302.
Decisione n. 2001/302/CE che modifica la decisione n. 2001/263/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/04/2001
Numero:302


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 2001/263/CE della Commissione è modificata come segue:
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.G05 - Decisione 11 aprile 2001, n. 302.

Decisione n. 2001/302/CE che modifica la decisione n. 2001/263/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili in tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'afta epizootica. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 13 aprile 2001, n. L 104)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie bovina e suina sono previste dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE del Consiglio.

     (2) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione.

     (3) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali artiodattili diversi da quelli di cui alle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE sono previste dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione.

     (4) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE.

     (6) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE, 2001/208/CE, 2001/223/CE e 2001/234/CE, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.

     (7) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

     (8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste nella decisione 2001/263/CE.

     (9) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno attenuare le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

     (10) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 12 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

     (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2001/263/CE della Commissione è modificata come segue:

     1) all'articolo 1, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     "a) durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, a meno che

     - siano spediti per la macellazione, oppure

     - siano originari e provengano da aziende situate in zone di uno Stato membro definite all'articolo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE nelle quali non sono state applicate limitazioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE durante il periodo di permanenza nell'azienda di cui al paragrafo 2, primo trattino.";

     2) all'articolo 1, paragrafo 2, alla fine del primo trattino, sono aggiunti i termini "durante gli ultimi 15 giorni nel caso dei suini, oppure";

     3) all'articolo 3, la data ivi indicata è sostituita dal "18 maggio 2001".

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.