Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/04/2001 |
Numero: | 302 |
Sommario |
Art. 1. La decisione n. 2001/263/CE della Commissione è modificata come segue: |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.G05 - Decisione 11 aprile 2001, n. 302.
Decisione n. 2001/302/CE che modifica la decisione n. 2001/263/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili in tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'afta epizootica. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 13 aprile 2001, n. L 104)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie bovina e suina sono previste dalla
(2) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla
(3) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali artiodattili diversi da quelli di cui alle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE sono previste dalla
(4) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla
(5) Il
(6) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE, 2001/208/CE, 2001/223/CE e 2001/234/CE, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.
(7) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste nella
(9) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno attenuare le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.
(10) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 12 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) all'articolo 1, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
"a) durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, a meno che
- siano spediti per la macellazione, oppure
- siano originari e provengano da aziende situate in zone di uno Stato membro definite all'articolo 2, lettera p), della
2) all'articolo 1, paragrafo 2, alla fine del primo trattino, sono aggiunti i termini "durante gli ultimi 15 giorni nel caso dei suini, oppure";
3) all'articolo 3, la data ivi indicata è sostituita dal "18 maggio 2001".
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.