§ 1.5.F75 - Decisione 30 marzo 2001, n. 297.
Decisione n. 2001/297/CE che modifica la decisione n. 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/03/2001
Numero:297


Sommario
Art. 1.      L'allegato II della decisione n. 1999/283/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.F75 - Decisione 30 marzo 2001, n. 297.

Decisione n. 2001/297/CE che modifica la decisione n. 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in considerazione della situazione zoosanitaria esistente nello Swaziland. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 12 aprile 2001, n. L 102)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/164/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.

     (2) Le importazioni di carni fresche allo Swaziland sono state ammesse dal momento in cui questo paese è stato riconosciuto dalla Comunità europea ufficialmente indenne dall'afta epizootica.

     (3) Il 22 dicembre 2000 un focolaio di afta epizootica è stato confermato presso Zinyane Dip Tank nella Northern Hhohho Region, regione indenne dello Swaziland.

     (4) La situazione epidemiologica non consente di applicare misure regionali in modo da riconoscere una parte del paese indenne dall'afta epizootica.

     (5) La situazione suddetta potrebbe mettere seriamente in pericolo il patrimonio zootecnico comunitario a causa dell'importazione di prodotti di animali artiodattili.

     (6) Occorre pertanto sospendere le importazioni nella CE di carni di specie sensibili all'afta epizootica provenienti dallo Swaziland.

     (7) La decisione 1999/283/CE deve essere modificata conseguentemente.

     (8) La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato II della decisione n. 1999/283/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)