§ 1.5.C5 - Decisione 12 aprile 1999, n. 283.
Decisione n. 1999/283/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/04/1999
Numero:283


Sommario
Art. 1.      Ai fini della presente decisione si intende per
Art. 2.      1. Gli Stati membri autorizzano, in provenienza dai territori definiti nell'allegato I, le importazioni di carni fresche delle categorie menzionate nell'allegato II, conformi alle garanzie [...]
Art. 3.      La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità e nei paesi africani interessati da cui sono autorizzate le importazioni
Art. 4.      La presente decisione prende effetto a decorrere dal 1° giugno 1999
Art. 5.      1. Le decisioni 92/22/CEE, 90/156/CEE, 84/295/CEE, 92/24/CEE, 92/23/CEE, 92/21/CEE e 92/25/CEE sono abrogate alla data menzionata all'articolo 4
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C5 - Decisione 12 aprile 1999, n. 283. [1]

Decisione n. 1999/283/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 28 aprile 1999, n. L 110).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

     (1) considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Botswana, dal Madagascar, dal Marocco, dalla Namibia, dallo Swaziland, dal Sudafrica e dallo Zimbabwe sono state stabilite con le decisioni della Commissione 92/22/CEE, 90/156/CEE, 84/295/CEE, 92/24/CEE, 92/23/CEE, 92/21/CEE e 92/25/CEE;

     (2) considerando che sono state adottate numerose misure di protezione sanitaria nel quadro degli scambi intracomunitari in vista del mercato interno; che la realizzazione di questo obiettivo presuppone nel contempo un adeguamento delle condizioni di polizia sanitaria richieste per le importazioni di carni fresche provenienti dai paesi terzi, in particolare da alcuni paesi africani;

     (3) considerando che, ai fini di tale adeguamento, si deve tenere conto della situazione epidemiologica di ciascuno dei paesi interessati e talora anche delle diverse parti del loro territorio; che, data l'identica situazione sanitaria esistente in determinati territori di questi paesi, occorre tenere conto di questa realtà ai fini della costituzione di un nuovo sistema di garanzie sanitarie;

     (4) considerando che, per questo motivo, le condizioni prescritte per l'importazione di carni fresche provenienti dalle diverse categorie di paesi o di territori saranno attestate da certificati sanitari distinti;

     (5) considerando che focolai di peste suina africana vengono occasionalmente segnalati nei paesi sopra menzionati; che le importazioni di carni suine nella Comunità non possono pertanto essere autorizzate;

     (6) considerando che, in attesa di un'analisi approfondita circa la possibilità di autorizzare l'importazione di carni non disossate da talune regioni non soggette al controllo dell'UIE, nonché a fini di chiarezza e semplificazione della normativa comunitaria, è necessario raggruppare le condizioni sanitarie richieste per l'importazione di carni fresche dai paesi africani interessati e abrogare le decisioni in vigore per tali paesi;

     (7) considerando che condizioni sanitarie più rigorose sono state stabilite per le frattaglie destinate al consumo umano; che, inoltre, l'applicazione di tali condizioni sanitarie lascia impregiudicate le condizioni sanitarie stabilite dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, e dalla decisione 89/18/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1988, relativa all'importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano;

     (8) considerando che, tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche dell'afta epizootica degli ovini e dei caprini, speciali garanzie devono essere richieste per quanto concerne le importazioni di carni di queste specie;

     (9) considerando che, oltre a ciò, le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi o le loro regioni sono indenni da almeno 12 mesi da peste bovina e afta epizootica;

     (10) considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati debbono impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, con fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore dalla conferma, l'insorgere di una delle malattie summenzionate o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale;

     (11) considerando che diverse condizioni di polizia sanitaria devono essere stabilite per le carni non destinate al consumo umano, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/118/CEE e della decisione 89/18/CEE;

     (12) considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione zoosanitaria del paese terzo o della parte di paese terzo interessati;

     (13) considerando che la direttiva 96/93/CE del Consiglio stabilisce norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi; che occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;

     (14) considerando che, a norma della direttiva 93/119/CE del Consiglio, ai fini dell'importazione delle carni in provenienza da un paese terzo il certificato sanitario che accompagna tali carni dovrà essere completato da un attestato che comprovi che gli animali sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste da detta direttiva;

     (15) considerando che viene qui istituito un nuovo regime di certificazione, la cui attuazione richiederà un certo periodo di tempo;

     (16) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Ai fini della presente decisione si intende per:

     a) "carni fresche": i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio;

     b) "carni fresche disossate": i prodotti corrispondenti alla definizione di cui al paragrafo a) del presente articolo, compresi i diaframmi ma escluse le frattaglie, da cui sono state rimosse le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri autorizzano, in provenienza dai territori definiti nell'allegato I, le importazioni di carni fresche delle categorie menzionate nell'allegato II, conformi alle garanzie richieste nel certificato sanitario redatto secondo i modelli di cui all'allegato III.

     2. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di carni fresche dal paese di origine solo se conformi alle garanzie supplementari richieste nell'allegato II e descritte nell'allegato IV. Dette garanzie supplementari devono essere indicate dal paese di esportazione nella sezione V del modello di certificato di cui all'allegato III.

     3. Per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di cui all'articolo 1, per scopi diversi dal consumo umano, gli Stati membri garantiscono il rispetto:

     - delle prescrizioni del precedente paragrafo l;

     - delle prescrizioni della direttiva 92/118/CEE;

     - delle prescrizioni della decisione 89/18/CEE.

 

     Art. 3.

     La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità e nei paesi africani interessati da cui sono autorizzate le importazioni.

 

     Art. 4.

     La presente decisione prende effetto a decorrere dal 1° giugno 1999.

 

     Art. 5.

     1. Le decisioni 92/22/CEE, 90/156/CEE, 84/295/CEE, 92/24/CEE, 92/23/CEE, 92/21/CEE e 92/25/CEE sono abrogate alla data menzionata all'articolo 4.

     2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni delle decisioni 92/22/CEE, 90/156/CEE, 84/295/CEE, 92/24/CEE, 92/23/CEE, 92/21/CEE e 92/25/CEE durante i 30 giorni successivi alla data menzionata al paragrafo 1.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [2]

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI AFRICANI

AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

 

PAESE

CODICE DEL TERRITORIO

VERSIONE

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO

BOTSWANA

BW

01/99

Tutto il paese

 

BW-01

01/03

Zone veterinarie di sorveglianza n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 18

 

BW-02

01/03

Zone veterinarie di sorveglianza n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14

MAROCCO

MA

01/99

Tutto il paese

MADAGASCAR

MG

01/99

Tutto il paese

NAMIBIA

NA

01/99

Tutto il paese

 

NA-01

01/00

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est

SWAZILAND

SZ

01/99

Tutto il paese

 

SZ-01

01/01

Zona ad ovest della “linea rossa” che si estende verso nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane, escluse le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

SUDAFRICA

ZA

01/99

Tutto il paese

 

ZA-01

03/01

Repubblica sudafricana, tranne:

- la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est di 28° di longitudine,

e

- il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

ZIMBABWE

ZW

01/99

Tutto il paese

 

ZW-01

01/99

Regioni veterinarie delle province del Mashonaland West, Mashonaland East (compreso il distretto di Chikomba), Mashonaland Central, Manicaland (limitatamente al distretto di Makoni), Midlands (limitatamente ai distretti di Gweru, Kwekwe, Shurugwi, Chirimanzu e Zvishavane), Masvingo (limitatamente ai distretti di Gutu e Masvingo), Matabeleland South (limitatamente ai distretti di Insiza, Bullimamangwe, Umzingwamange, Gwanda e West Nicholson) e Matabeleland north (limitatamente ai distretti di Bubi e Umgusa)

 

 

ALLEGATO II [3]

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI RICHIESTI

 

 

PAESE

CODICE

Carni fresche destinate al consumo umano

CARNI FRESCHE PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO

 

 

BOVINI

SUINI

OVINI/CAPRINI

SOLIPEDI

 

 

 

MC (1)

GS(2)

MC(1)

GS(2)

MC(1)

GS(2)

MC(1)

GS(2)

 

BOTSWANA

BW

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

BW-01

A (3)

a

-

 

C(3)

a

D

 

-

 

BW-02

A (4)

a

-

 

C(4)

a

D

 

-

MAROCCO

MA

-

 

-

 

-

 

D

 

-

MADAGASCAR

MG

-

 

-

 

-

 

D

 

-

NAMIBIA

NA

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

NA-01

A

a

-

 

C

a

D

 

-

SWAZILAND

SZ

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

SZ-01

A

a

-

 

-

 

D

 

-

SUDAFRICA

ZA

-

 

-

 

-

 

D

 

-

 

ZA-01

A

a

-

 

C

a

D

 

-

ZIMBABWE

ZW

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

ZW-01

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(1) MC: Modello del certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da utilizzare per ciascuna categoria di prodotto conformemente al disposto dell'articolo 2 della presente decisione. Il segno “-” indica che non sono consentite importazioni.

(2) GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

(3) Possono essere importate nella Comunità soltanto le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002.

(4) Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002.

 

 

ALLEGATO III [4]

 

     (Omissis).

 

 

Allegato IV

Garanzie supplementari che devono essere fornite dal territorio di esportazione se richieste nell'allegato II ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2

     a) Le carni soddisfano i requisiti relativi alle carni fresche disossate di cui all'articolo 1, lettera b), della decisione 1999/283/CE e provengono da carcasse che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a +2 °C per almeno 24 ore dopo la macellazione e prima del disossamento; sono state private delle principali ghiandole linfatiche; durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio, sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti della vigente normativa comunitaria per l'importazione di carni (ad eccezione delle carni imballate in scatole o casse di cartone e immagazzinate in appositi vani).

     b) Gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a intradermotubercolinizzazione ufficiale praticata nei tre mesi precedenti la macellazione, secondo le disposizioni dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

     c) Gli animali, conformemente alle disposizioni legali vigenti nello Zimbabwe, recano un marchio che indica la rispettiva regione di provenienza, vale a dire la lettera "L" per la regione veterinaria della provincia del Mashonaland occidentale, parte settentrionale, le lettere "HL" per la provincia del Mashonaland occidentale, parte meridionale, la lettera "H" per la provincia del Mashonaland orientale, le lettere "JJ" per il distretto di Chikomba, la lettera "C" per la provincia del Mashonaland centrale, le lettere "UM" per la provincia del Manicaland (limitatamente al distretto di Makoni), la lettera "J" per la provincia del Midlands (limitatamente ai distretti di Gweru, Kwekwe, Shurugwi e Chirimanzu), la lettera "Z" per la provincia del Midlands (limitatamente al distretto di Zvishavane), la lettera "T" per la provincia di Masvingo (distretto di Gutu), la lettera "T rovesciata" per il distretto di Masvingo e le lettere "MY", "Y", "Y-Y rovesciata", "Y rovesciata" o "K" per la provincia del Matebeleland meridionale (limitatamente ai distretti di Insiza, Bullimamangwe, Unzingwamange, Gwanda e West Nicholson) e la lettera "E" per la provincia del Matebeleland settentrionale, limitatamente alle zone indenni di Bubi e Umguza.

     d) Queste carni non possono essere introdotte nel territorio della Comunità europea per almeno 21 giorni a partire da ... (data della macellazione).


[1] Decisione abrogata dall’art. 4 della decisione n. 2004/212/CE.

[2] Allegato già sostituito dall'allegato della decisione n. 2000/739/CE, dall'allegato della decisione n. 2001/164/CE, dall'allegato alla decisione n. 2001/601/CE, dall'allegato I alla decisione n. 2001/661/CE e dall'allegato I alla decisione n. 2002/219/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/163/CE.

[3] Allegato già sostituito dall'allegato alla decisione n. 2001/297/CE, dall'allegato II alla decisione n. 2001/661/CE, dall'allegato I della decisione n. 2001/736/CE, dall'allegato II della decisione n. 2002/219/CE, dall'allegato I della decisione n. 2002/646/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2003/74/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della decisione n. 2003/163/CE.

[4] Allegato modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/74/CE.