§ 1.5.E97 - Decisione 17 giugno 2003, n. 443.
Decisione n. 2003/443/CE della Commissione che modifica per la quarta volta la decisione n. 2003/290/CE recante misure protettive contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/06/2003
Numero:443


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E97 - Decisione 17 giugno 2003, n. 443.

Decisione n. 2003/443/CE della Commissione che modifica per la quarta volta la decisione n. 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 18 giugno 2003, n. L 150).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.

     (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

     (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

     (4) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE, 2003/172/CE, 2003/186/CE, 2003/191/CE, 2003/214/CE, 2003/258/CE, 2003/290/CE, 2003/318/CE, 2003/357/CE e 2003/387/CE.

     (5) L'ultimo allevamento commerciale infetto è stato svuotato il 29 aprile e dal 7 maggio nei Paesi Bassi non si sono più registrati casi di influenza aviaria né sono stati avanzati sospetti in merito, sicché si può concludere che la malattia è stata eradicata. Purché sia accertata l'assenza di nuovi focolai, sarebbe opportuno limitare, dal 18 giugno 2003, l'estensione territoriale delle vigenti restrizioni agli scambi e ai movimenti di volatili alle sole province precedentemente colpite dalla malattia, autorizzando quindi gli scambi di volatili vivi e di prodotti avicoli in provenienza dalle altre province dei Paesi Bassi, che potranno allora considerarsi indenni dall'influenza aviaria.

     (6) Inoltre, in assenza di nuovi focolai e alla luce dell'evoluzione positiva dell'epizoozia, le misure restrittive dovrebbero essere attenuate a decorrere dal 18 giugno 2003, in modo da autorizzare i movimenti di talune categorie di volatili vivi e di uova da cova dalle zone appartenenti alle province colpite, che non rientrano nelle zone di sorveglianza o nelle zone cuscinetto, verso le province dei Paesi Bassi non soggette a restrizioni. Tuttavia, tali movimenti dovrebbero essere autorizzati soltanto a condizione che i volatili e le uova da cova originari di dette province non siano commercializzati nel resto della Comunità, ma rimangano in territorio olandese.

     (7) Alla luce dell'evoluzione positiva dell'epizoozia, ma tenendo pur sempre presente la necessità di procedere con cautela, le misure prescritte dalla decisione 2003/290/CE dovrebbero essere prorogate fino all'11 luglio 2003 nelle province in cui la malattia si è manifestata.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2003/290/CE è modificata come segue:

     1) È inserito il nuovo articolo 7 bis seguente:

     «Art. 7 bis.

     1. Tuttavia, a decorrere dalle ore 00 del 18 giugno 2003, se il 17 giugno 2003 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione e agli Stati membri che:

     a) non sono stati segnalati nuovi focolai di influenza aviaria nei Paesi Bassi prima delle ore 17 del 17 giugno 2003, e

     b) tutte le analisi di laboratorio effettuate nei Paesi Bassi con riguardo ad aziende e stabilimenti infetti sono state ultimate e tutti gli esami clinici e le analisi di laboratorio effettuati con riguardo ad aziende e stabilimenti sospetti o sospettati di essere contaminati con l'influenza aviaria hanno dato risultati negativi,

l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     “Articolo 1

     1. Fatte salve le misure adottate dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza e delle zone cuscinetto di cui all'allegato III, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché:

     a) non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dalle province elencate nell'allegato I verso altre parti del territorio dei Paesi Bassi, altri Stati membri o paesi terzi;

     b) non si trasportino all'interno delle province elencate nell'allegato I volatili vivi o uova da cova.

     2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto all'interno delle province elencate nell'allegato I ma fuori delle zone di sorveglianza e delle zone cuscinetto, nonché la spedizione in altre province dei Paesi Bassi:

     a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello previamente designato dalle competenti autorità veterinarie;

     b) di pulcini di un giorno, pollastre mature per la deposizione e volatili da allevamento verso un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;

     c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

     Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità olandesi e dalla competente autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

     3. In deroga del paragrafo 1, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno della zona descritta nell'allegato I.”

     2. Sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, i certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di pollame vivo e di uova da cova originari e/o provenienti dalle province dei Paesi Bassi elencate nell'allegato II, firmati a decorrere dal 18 giugno 2003, recano la dicitura: Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2003/.../CE.

     3. All'articolo 3, paragrafo 1, le parole nell'allegato sono sostituite da nell'allegato III.

     4. L'allegato della decisione n. 2003/290/CE diventa l'allegato III e il testo dell'allegato alla presente decisione diventa allegato I e allegato II.»

     2) All'articolo 8, l'espressione sino alle ore 24 del 17 giugno 2003 è sostituita da sino alle ore 24 dell'11 luglio 2003.

 

          Art. 2.

     I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«Allegato I

 

     Nel territorio dei Paesi Bassi, le seguenti province:

     Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht.

 

Allegato II

 

     Nel territorio dei Paesi Bassi, le seguenti province:

     Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland.»