§ 1.5.E77 - Decisione 28 maggio 2003, n. 388.
Decisione n. 2003/388/CE della Commissione che modifica per la terza volta la decisione n. 2003/289/CE recante misure protettive contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/05/2003
Numero:388


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E77 - Decisione 28 maggio 2003, n. 388.

Decisione n. 2003/388/CE della Commissione che modifica per la terza volta la decisione n. 2003/289/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 maggio 2003, n. L 133).

 

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 16 aprile 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nella provincia del Limburgo, che in seguito è stata ufficialmente confermata.

     (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità belghe hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

     (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità belghe, la Commissione ha adottato la decisione 2003/275/CE  del 16 aprile 2003 recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio, successivamente sostituita dalla decisione 2003/289/CE, modificata dalle decisioni 2003/317/CE e 2003/356/CE, con cui ha rinforzato le misure adottate dal Belgio.

     (4) Dal 27 aprile in Belgio non si sono più registrati casi di influenza aviaria né sono stati avanzati sospetti in merito, sicché si può concludere che la malattia è stata eradicata. A partire dal 26 maggio 2003, sempreché non si segnalino nuovi focolai, sembra opportuno limitare le vigenti restrizioni commerciali alle zone precedentemente colpite dalla malattia e ad un'idonea zona cuscinetto ad esse circostante e autorizzare gli scambi di pollame vivo e di prodotti avicoli in provenienza dal resto del territorio belga, che potrà allora considerarsi indenne dall'influenza aviaria.

     (5) È inoltre opportuno autorizzare determinati movimenti di pulcini di un giorno e di volatili destinati alla macellazione immediata verso altre parti del territorio del Belgio.

     (6) Tenuto conto dell'evoluzione positiva della malattia, le misure fissate dalla decisione 2003/289/CE devono essere prorogate ulteriormente fino all'11 giugno 2003.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2003/289/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, è inserito il seguente paragrafo:

     «5. a) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettere a) e b), le autorità competenti possono autorizzare il trasporto e la spedizione dalle province di Anversa e del Limburgo a destinazione di altre parti del Belgio:

     - di volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità veterinaria competente;

     - di pulcini di un giorno, di pollastre mature per la deposizione e di pollame da allevamento fino ad un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale.

     b) Le autorità competenti provvedono a che il trasporto e la spedizione di cui alla lettera a):

     - siano effettuati previa adozione di tutte le idonee misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 per evitare la propagazione dell'influenza aviaria;

     - siano autorizzati dalle autorità competenti del luogo di spedizione e di destinazione;

     - siano effettuati secondo un tragitto prescritto, direttamente dal luogo di carico al luogo di destinazione, senza ulteriore carico o scarico di volatili o altro materiale in grado di propagare la malattia.

     c) Il pollame e i pulcini di un giorno oggetto della spedizione devono essere sottoposti ad un esame clinico nel luogo di spedizione e nel luogo di destinazione attenendosi ai protocolli stabiliti dalle autorità competenti.»

     2) All'articolo 8, i termini «sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003» sono sostituiti dai termini «sino alle ore 24.00 dell'11 giugno 2003».

 

          Art. 2.

     Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.