§ 1.5.E31 - Decisione 16 aprile 2003, n. 275.
Decisione n. 2003/275/CE della Commissione recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/04/2003
Numero:275


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     


§ 1.5.E31 - Decisione 16 aprile 2003, n. 275.

Decisione n. 2003/275/CE della Commissione recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 17 aprile 2003, n. L 99).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 16 aprile 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nella provincia del Limburgo.

     (2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.

     (3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità belghe hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, mentre venivano eseguite ulteriori procedure diagnostiche per la conferma della malattia.

     (4) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.

     (5) Le autorità belghe, in collaborazione con la Commissione, hanno disposto il fermo del trasporto, su scala nazionale, di volatili vivi e di uova da cova, che comprende il divieto di spedire volatili vivi e uova da cova negli altri Stati membri e nei paesi terzi. Tenuto conto tuttavia della peculiarità della produzione avicola, possono essere autorizzati all'interno del Belgio i movimenti di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastre mature per la deposizione e pollame destinato alla macellazione immediata. Occorre vietare altresì la spedizione verso gli Stati membri e i paesi terzi di pollina e strame freschi non trasformati.

     (6) Le carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario devono essere contrassegnate con un bollo sanitario conforme a quello previsto nel capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio. Per consentire la commercializzazione sul mercato belga di carni fresche di pollame ottenute da volatili originari delle zone di sorveglianza occorre stabilire disposizioni specifiche per la loro bollatura sanitaria.

     (7) Le autorità belghe dovrebbero rinforzare le misure di biosicurezza e di igiene a tutti i livelli della produzione di uova e di pollame, in particolare le procedure di pulitura e disinfezione, per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

     (8) Per evitare la diffusione dell'infezione e tenuto conto della situazione epidemiologica, può essere ritenuta opportuna e decisa dalle autorità belghe l'eliminazione a titolo preventivo di pollame a rischio.

     (9) Per motivi di chiarezza e trasparenza, la Commissione dovrebbe adottare urgentemente queste misure, in collaborazione con le autorità belghe.

     (10) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 23 aprile 2003,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le misure prese dal Belgio nel quadro della direttiva n. 92/40/CEE del Consiglio e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dal Belgio verso altri Stati membri o paesi terzi.

     2. Fatte salve le misure prese dal Belgio nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno del Belgio.

     3. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza:

     a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;

     b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;

     c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

     Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità belghe e dalla competente autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

     4. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno del Belgio.

 

          Art. 2.

     Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello trasportati adottando tutte le misure di biosicurezza opportune conformemente agli articoli 4 e 5 e originari delle zone di sorveglianza:

     a) sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità competenti;

     b) non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;

     c) devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva n. 2002/99/CE.

 

          Art. 3.

     Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, il Belgio provvede affinché siano portate a termine quanto prima possibile le operazioni a titolo preventivo di vuoto sanitario e di eliminazione dei volatili nelle aziende e zone a rischio.

     Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta salva la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE.

 

          Art. 4.

     Allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo, le autorità veterinarie competenti del Belgio provvedono affinché:

     a) le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e gli altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti;

     b) i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di volatili da macello originari di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che le stie, le gabbie e i contenitori siano restituiti;

     c) i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione;

     d) i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.

 

          Art. 5.

     Le autorità veterinarie competenti del Belgio provvedono affinché misure rigorose di biosicurezza siano adottate a tutti i livelli di produzione del pollame e delle uova onde evitare il rischio di contatti che possano provocare la propagazione dell'influenza aviaria tra aziende. Tali misure sono destinate in particolare ad evitare il rischio di contatti con volatili, mezzi di trasporto, attrezzature e persone che entrano o escono da aziende avicole, centri di condizionamento delle uova, centri d'incubazione, macelli, mangimifici, impianti di trattamento di deiezioni e impianti di fusione dei grassi. A tale scopo tutti gli avicoltori tengono un registro di tutte le visite professionali nella loro azienda nonché delle loro visite professionali in altre aziende avicole.

 

          Art. 6.

     La presente decisione si applica sino alle ore 24.00 del 25 aprile 2003.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

 

          Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.