Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 28/05/2003 |
Numero: | 386 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.E75 - Decisione 28 maggio 2003, n. 386.
Decisione n. 2003/386/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2003/358/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Germania. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 29 maggio 2003, n. L 133).
(Il testo in lingua tedesca e il solo facente fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il 9 maggio 2003 le autorità veterinarie della Germania hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza di influenza aviaria altamente patogena in un allevamento di volatili nel Land Renania settentrionale- Vestfalia, sospetti confermati il 13 maggio 2003.
(2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.
(3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
(4) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità tedesche, il 12 maggio 2003 la Commissione ha adottato la
(5) Dopo il primo focolaio confermato il 13 maggio 2003, in Germania non sono stati registrati altri focolai di influenza aviaria.
(6) È opportuno prorogare fino al 24 giugno 2003 le misure di protezione adottate dalle autorità della Germania e modificarle alla luce dell'andamento positivo della malattia, riducendo la zona soggetta a restrizioni a partire dal 2 giugno, purché non si verifichino altri focolai [1].
(7) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 13 giugno 2003.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) All'articolo 1, paragrafo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«6. a) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 4, lettere a) e b), le autorità competenti della Germania possono autorizzare il trasporto e la spedizione a destinazione di altre parti della Germania non elencate nell'allegato:
- di volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità veterinaria competente;
- di pulcini di un giorno, di pollastre mature per la deposizione e di pollame da allevamento fino ad un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale, a partire dalla zona descritta nell'allegato, parte B.»
2) È inserito il seguente articolo:
«Art. 7 bis.
1. Tuttavia, a partire dalla mezzanotte del 2 giugno 2003,
a) se non sono stati notificati altri focolai di influenza aviaria in Germania entro le ore 17.00 del 2 giugno 2003 e
b) se i risultati di tutti gli esami clinici e delle prove di laboratorio effettuati in Germania con riferimento ad aziende infette o sospettate di essere state contagiate dall'influenza aviaria sono negativi,
l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione e all'articolo 1, paragrafo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
“6. a) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 4, lettere a) e b), le autorità competenti della Germania possono autorizzare il trasporto e la spedizione dalla zona descritta nell'allegato a destinazione di altre parti della Germania non elencate nello stesso allegato:
- di volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità veterinaria competente;
- di pulcini di un giorno, di pollastre mature per la deposizione e di pollame da allevamento fino ad un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale.”
2. Ai fini del paragrafo 1, il 2 giugno 2003 la Germania comunica alla Commissione e agli Stati membri se sussistono le condizioni previste al paragrafo 1.»
3) All'articolo 8, i termini «sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003» sono sostituiti dai termini «sino alle ore 24.00 del 24 giugno 2003.» [2]
La Germania è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO
In Germania, la parte del Land Renania settentrionale-Vestfalia situata ad ovest del fiume Reno.
[1] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2003, n. L 136.
[2] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2003, n. L 136.