§ 1.5.E75 - Decisione 28 maggio 2003, n. 386.
Decisione n. 2003/386/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2003/358/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/05/2003
Numero:386


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E75 - Decisione 28 maggio 2003, n. 386.

Decisione n. 2003/386/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2003/358/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Germania. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 maggio 2003, n. L 133).

 

(Il testo in lingua tedesca e il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 9 maggio 2003 le autorità veterinarie della Germania hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza di influenza aviaria altamente patogena in un allevamento di volatili nel Land Renania settentrionale- Vestfalia, sospetti confermati il 13 maggio 2003.

     (2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.

     (3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

     (4) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità tedesche, il 12 maggio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/333/CE recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Germania, con cui ha rinforzato le misure adottate dalla Germania. Successivamente tali misure sono state modificate e prorogate con la decisione 2003/358/CEE.

     (5) Dopo il primo focolaio confermato il 13 maggio 2003, in Germania non sono stati registrati altri focolai di influenza aviaria.

     (6) È opportuno prorogare fino al 24 giugno 2003 le misure di protezione adottate dalle autorità della Germania e modificarle alla luce dell'andamento positivo della malattia, riducendo la zona soggetta a restrizioni a partire dal 2 giugno, purché non si verifichino altri focolai [1].

     (7) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 13 giugno 2003.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2003/358/CEE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, paragrafo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «6. a) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 4, lettere a) e b), le autorità competenti della Germania possono autorizzare il trasporto e la spedizione a destinazione di altre parti della Germania non elencate nell'allegato:

     - di volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità veterinaria competente;

     - di pulcini di un giorno, di pollastre mature per la deposizione e di pollame da allevamento fino ad un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale, a partire dalla zona descritta nell'allegato, parte B.»

     2) È inserito il seguente articolo:

     «Art. 7 bis.

     1. Tuttavia, a partire dalla mezzanotte del 2 giugno 2003,

     a) se non sono stati notificati altri focolai di influenza aviaria in Germania entro le ore 17.00 del 2 giugno 2003 e

     b) se i risultati di tutti gli esami clinici e delle prove di laboratorio effettuati in Germania con riferimento ad aziende infette o sospettate di essere state contagiate dall'influenza aviaria sono negativi,

     l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione e all'articolo 1, paragrafo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     “6. a) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 4, lettere a) e b), le autorità competenti della Germania possono autorizzare il trasporto e la spedizione dalla zona descritta nell'allegato a destinazione di altre parti della Germania non elencate nello stesso allegato:

     - di volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità veterinaria competente;

     - di pulcini di un giorno, di pollastre mature per la deposizione e di pollame da allevamento fino ad un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale.”

     2. Ai fini del paragrafo 1, il 2 giugno 2003 la Germania comunica alla Commissione e agli Stati membri se sussistono le condizioni previste al paragrafo 1.»

     3) All'articolo 8, i termini «sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003» sono sostituiti dai termini «sino alle ore 24.00 del 24 giugno 2003.» [2]

 

          Art. 2.

     La Germania è destinataria della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     In Germania, la parte del Land Renania settentrionale-Vestfalia situata ad ovest del fiume Reno.

 


[1] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2003, n. L 136.

[2] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2003, n. L 136.