§ 1.5.E62 - Decisione 16 maggio 2003, n. 358.
Decisione n. 2003/358/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Germania. (Testo rilevante ai fini del SEE).


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/05/2003
Numero:358


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 7 bis. 
Art. 8. 
Art. 9.     


§ 1.5.E62 - Decisione 16 maggio 2003, n. 358.

Decisione n. 2003/358/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Germania. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123).

 

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 9 maggio 2003 le autorità veterinarie della Germania hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza di influenza aviaria altamente patogena in un allevamento di volatili nel Land Renania settentrionale- Vestfalia, sospetti confermati il 13 maggio 2003.

     (2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.

     (3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

     (4) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.

     (5) Le autorità tedesche, in collaborazione con la Commissione, hanno disposto il fermo del trasporto all'interno del Land Renania settentrionale-Vestfalia, di volatili vivi e di uova da cova, che comprende il divieto di spedire volatili vivi e uova da cova. Tenuto conto tuttavia della peculiarità della produzione avicola, possono essere autorizzati i movimenti all'interno del Land Renania settentrionale-Vestfalia di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastre mature per la deposizione e pollame destinato alla macellazione immediata. Occorre vietare altresì la spedizione a destinazione delle altre parti della Germania di pollina e strame freschi non trasformati in provenienza dal Land Renania settentrionale-Vestfalia.

     (6) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità tedesche, il 12 maggio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/333/CE recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Germania, con cui ha rinforzato le misure adottate dalla Germania.

     (7) Le carni fresche di pollame destinate agli scambi intracomunitari devono essere contrassegnate con un bollo sanitario conforme a quello previsto nel capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio. Per consentire la commercializzazione sul mercato tedesco di carni fresche di pollame ottenute da volatili originari delle zone di sorveglianza occorre stabilire disposizioni specifiche per la loro bollatura sanitaria.

     (8) Le autorità tedesche dovrebbero rinforzare le misure di biosicurezza e di igiene a tutti i livelli della produzione di uova e di pollame, in particolare le procedure di pulitura e disinfezione, per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

     (9) La decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE, dispone all'articolo 3, paragrafo 4, che la Commissione può adottare tutte le misure opportune che lo Stato membro interessato deve applicare per garantire il successo dell'azione. Tenuta presente la situazione esistente in Germania, è opportuno che tutto il pollame della zona circostante un focolaio di influenza aviaria sia sottoposto a vuoto sanitario preventivo.

     (10) Per una migliore comprensione dell'epidemiologia di questa malattia è opportuno compiere un'indagine sierologica sui suini allevati nelle aziende nelle quali è stata accertata l'infezione da influenza aviaria.

     (11) Le autorità tedesche devono garantire che siano adottate misure cautelative per le persone a rischio.

     (12) Gli altri Stati membri hanno già adeguato le misure che applicano agli scambi e sono sufficientemente informati dalla Commissione, in particolare nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sul periodo opportuno della loro applicazione.

     (13) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 28 maggio 2003.

     (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le misure prese dalla Germania nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie tedesche provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dalla zona descritta nell'allegato a destinazione di altre parti della Germania, di altri Stati membri o di paesi terzi.

     2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, i certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova originari di parti della Germania non elencate nell'allegato recano la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2003/358/CE»

     3. Fatte salve le misure prese dalla Germania nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie tedesche provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno della zona descritta nell'allegato.

     4. In deroga del paragrafo 3, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza a destinazione della zona descritta nell'allegato:

     a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;

     b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;

     c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

     Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di una zona della Germania diversa dalla zona descritta nell'allegato, oppure di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità tedesche e dalle competenti autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

     5. In deroga del paragrafo 3, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale a destinazione di aziende situate nella zona descritta nell'allegato.

     6. a) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 4, lettere a) e b), le autorità competenti della Germania possono autorizzare il trasporto e la spedizione a destinazione di altre parti della Germania non elencate nell'allegato:

     - di volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità veterinaria competente;

     - di pulcini di un giorno, di pollastre mature per la deposizione e di pollame da allevamento fino ad un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale, a partire dalla zona descritta nell'allegato, parte B. [1]

     b) Le autorità competenti provvedono a che il trasporto e la spedizione di cui alla lettera a):

     - siano effettuati previa adozione di tutte le idonee misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 per evitare la propagazione dell'influenza aviaria,

     - siano autorizzati dalle autorità competenti del luogo di spedizione e di destinazione,

     - siano effettuati secondo un tragitto prescritto, direttamente dal luogo di carico al luogo di destinazione, senza ulteriore carico o scarico di altri volatili o altro materiale in grado di propagare la malattia.

     c) Il pollame e i pulcini di un giorno oggetto della spedizione devono essere sottoposti ad un esame clinico nel luogo di spedizione e nel luogo di destinazione attenendosi ai protocolli stabiliti dalle autorità competenti.

 

          Art. 2.

     Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello trasportati adottando tutte le misure di biosicurezza opportune conformemente agli articoli 4 e 5 e originari delle zone di sorveglianza:

     a) sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità competenti;

     b) non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;

     c) devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

 

          Art. 3.

     Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, le competenti autorità della Germania provvedono affinché siano portate a termine quanto prima possibile le operazioni di vuoto sanitario preventivo degli allevamenti di pollame a rischio nelle zone soggette a restrizione e l'eliminazione del pollame e degli altri volatili allevati in queste zone considerati a rischio.

     Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta salva la decisione 90/424/CEE del Consiglio.

 

          Art. 4.

     Allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo, le autorità veterinarie competenti della Germania provvedono affinché nella zona descritta nell'allegato:

     a) le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di una zona diversa da quella descritta nell'allegato oppure di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e gli altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti direttamente dopo essere stati puliti e disinfettati secondo quanto disposto alla lettera d) o subiscano un altro trattamento sotto controllo ufficiale ed attenendosi alle istruzioni delle autorità competenti onde evitare la contaminazione incrociata;

     b) i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di pollame destinate alla macellazione originario di una zona diversa da quella descritta nell'allegato oppure di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che le stie, le gabbie o i contenitori siano restituiti direttamente dopo essere stati puliti e disinfettati secondo quanto disposto alla lettera d) o subiscano un altro trattamento sotto controllo ufficiale ed attenendosi alle istruzioni delle autorità competenti onde evitare la contaminazione incrociata;

     c) i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione;

     d) i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.

 

          Art. 5.

     Le autorità veterinarie competenti della Germania provvedono affinché nella zona descritta nell'allegato siano adottate misure rigorose di biosicurezza a tutti i livelli di produzione del pollame e delle uova, onde evitare il rischio di contatti che possano provocare la propagazione dell'influenza aviaria tra aziende. Tali misure sono destinate in particolare ad evitare il rischio di contatti con volatili, mezzi di trasporto, attrezzature e persone che entrano o escono da aziende avicole, centri di condizionamento delle uova, centri d'incubazione, macelli, mangimifici, impianti di trattamento di deiezioni e impianti di fusione dei grassi. A tale scopo tutti gli avicoltori tengono un registro di tutte le visite professionali nella loro azienda nonché delle loro visite professionali in altre aziende avicole.

 

          Art. 6.

     1. Le autorità tedesche provvedono affinché siano adottate le misure cautelative opportune per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni da influenza negli addetti all'avicoltura e nelle altre persone a rischio. Dette misure possono comprendere:

     a) l'impiego di indumenti, guanti e occhiali di protezione;

     b) la vaccinazione contro l'influenza umana;

     c) un trattamento profilattico antivirale.

     2. Le autorità tedesche comunicano regolarmente le misure adottate alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

 

          Art. 7.

     1. Le autorità della Germania eseguono indagini sierologiche sui suini allevati in tutte le aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.

     2. Nel caso di risultanze positive, i suini possono essere trasferiti ad altre aziende suinicole o ad un macello soltanto previa autorizzazione dell'autorità veterinaria competente, qualora idonei test successivi abbiano rivelato che il rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria è trascurabile.

     3. I trasferimenti verso altre aziende suinicole possono effettuarsi solamente dopo che siano state tolte tutte le restrizioni concernenti l'influenza aviaria nell'azienda di origine.

     4. Le autorità tedesche comunicano regolarmente i risultati delle indagini alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

 

     Art. 7 bis. [2]

     1. Tuttavia, a partire dalla mezzanotte del 2 giugno 2003,

     a) se non sono stati notificati altri focolai di influenza aviaria in Germania entro le ore 17.00 del 2 giugno 2003 e

     b) se i risultati di tutti gli esami clinici e delle prove di laboratorio effettuati in Germania con riferimento ad aziende infette o sospettate di essere state contagiate dall'influenza aviaria sono negativi,

     l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione e all'articolo 1, paragrafo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     “6. a) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 4, lettere a) e b), le autorità competenti della Germania possono autorizzare il trasporto e la spedizione dalla zona descritta nell'allegato a destinazione di altre parti della Germania non elencate nello stesso allegato:

     - di volatili destinati alla macellazione immediata, fino ad un macello designato dall'autorità veterinaria competente;

     - di pulcini di un giorno, di pollastre mature per la deposizione e di pollame da allevamento fino ad un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale.”

     2. Ai fini del paragrafo 1, il 2 giugno 2003 la Germania comunica alla Commissione e agli Stati membri se sussistono le condizioni previste al paragrafo 1.

 

          Art. 8. [3]

     La presente decisione si applica sino alle ore 24.00 del 24 giugno 2003.

 

          Art. 9.

     La Germania è destinataria della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     In Germania, le seguenti parti del Land Renania settentrionale-Vestfalia:

     Parte A: Zona situata ad ovest del fiume Reno.

     Parte B: Zona situata ad est del fiume Reno.

 

ALLEGATO [4]

 

     In Germania, la parte del Land Renania settentrionale-Vestfalia situata ad ovest del fiume Reno.

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 2003/386/CE.

[2] Articolo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2003/386/CE.

[3] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/386/CE, come rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2003, n. L 136.

[4] Allegato inserito dall’art. 1 della decisione n. 2003/386/CE. Per la sua applicazione, vedi l’art. 7 bis.