Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 16/05/2003 |
Numero: | 357 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.E61 - Decisione 16 maggio 2003, n. 357.
Decisione n. 2003/357/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123).
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.
(2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla
(3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la
(4) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE, 2003/172/CE, 2003/186/CE, 2003/191/CE, 2003/214/CE, 2003/258/CE, 2003/290/CE e 2003/318/CE.
(5) Le misure fissate dalla
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) All'articolo 3, il testo del primo paragrafo è sostituito dal testo seguente:
«Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, le autorità competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché siano portati a termine quanto prima possibile il vuoto sanitario preventivo delle aziende avicole a rischio situate nelle zone delimitate e nelle zone descritte nell'allegato e l'eliminazione di altri volatili tenuti in tali zone e considerati a rischio.»
2) All'articolo 4, lettere a) e b), il testo seguente è inserito dopo la parola «restituiti»:
«dopo essere stati puliti e disinfettati secondo quanto disposto alla lettera d) o siano altrimenti consegnati sotto sorveglianza ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente onde evitare una contaminazione incrociata;»
3) All'articolo 8, l'espressione «sino alle ore 24.00 del 16 maggio 2003» è sostituita da «sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003».
I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.