§ 1.5.E60 - Decisione 16 maggio 2003, n. 356.
Decisione n. 2003/356/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione n. 2003/289/CE recante misure protettive contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/05/2003
Numero:356


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E60 - Decisione 16 maggio 2003, n. 356.

Decisione n. 2003/356/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione n. 2003/289/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123).

 

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 16 aprile 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nella provincia del Limburgo, che in seguito è stata ufficialmente confermata.

     (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità belghe hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

     (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità belghe, la Commissione ha adottato la decisione 2003/275/CE, del 16 aprile 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio, successivamente sostituita dalla decisione 2003/289/CE, modificata dalla decisione 2003/317/CE, con cui ha rinforzato le misure adottate dal Belgio.

     (4) Dal 27 aprile in Belgio non si sono più registrati casi di influenza aviaria né sono stati avanzati sospetti in merito, sicché si può concludere che la malattia è stata eradicata. Le aziende avicole situate nelle zone cuscinetto sono state sottoposte al vuoto sanitario e il ripopolamento inizierà dopo un periodo di attesa successivo al completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.

     (5) Al termine di un ulteriore periodo di attesa che si concluderà il 26 maggio 2003, sempreché non si segnalino nuovi focolai, sembra opportuno limitare le vigenti restrizioni commerciali alle zone precedentemente colpite dalla malattia e ad un'idonea zona cuscinetto ad esse circostante e autorizzare gli scambi di pollame vivo e di prodotti avicoli in provenienza dal resto del territorio belga, che potrà allora considerarsi indenne dall'influenza aviaria.

     (6) I certificati di polizia sanitaria che potranno essere utilizzati a decorrere dal 27 maggio 2003 per le spedizioni di pollame vivo e di uova da cova originari dell'area regionalizzata del Belgio e destinate ad un altro Stato membro o ad un paese terzo devono essere modificati in conseguenza.

     (7) Le misure fissate dalla decisione 2003/289/CE devono essere prorogate ulteriormente e adattate in base all'evoluzione della malattia.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2003/289/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 3, il primo paragrafo è sostituito dal seguente testo:

     «Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, le autorità competenti del Belgio provvedono affinché siano portati a termine quanto prima possibile il vuoto sanitario preventivo delle aziende avicole a rischio situate nelle zone delimitate e nelle zone descritte nell'allegato e l'eliminazione di altri volatili tenuti in tali zone e considerati a rischio.»

     2) È inserito il nuovo articolo 7 bis seguente:

     «Art. 7 bis.

     1. Tuttavia, dalla mezzanotte del 26 maggio 2003, se

     a) non sono stati segnalati nuovi focolai di influenza aviaria in Belgio prima delle ore 17 del 26 maggio 2003, e

     b) tutti gli esami clinici e le analisi di laboratorio effettuati in Belgio con riguardo ad aziende infette, sospette o sospettate di essere contaminate con l'influenza aviaria hanno dato risultati negativi,

     l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     “Articolo 1

     1. Fatte salve le misure prese dal Belgio nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dalle province di Anversa e Limburgo verso altre parti del Belgio, altri Stati membri o paesi terzi.

     2. Fatte salve le misure prese dal Belgio nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno delle province di Anversa e Limburgo.

     3. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza:

     a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;

     b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;

     c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

     Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità belghe e dalla competente autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

     4. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno delle province di Anversa e Limburgo.”

     2. Ai fini del paragrafo 1, il 26 maggio 2003 il Belgio informa la Commissione e gli Stati membri dell'esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1.

     3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, i certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova originari e/o provenienti dal territorio del Belgio, eccettuate le province di Anversa e Limburgo, firmati a decorrere dal 27 maggio 2003, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, recano la dicitura: “Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2003/356/CE”»

     3) All'articolo 4, lettere a) e b), il testo seguente è inserito dopo la parola «restituiti»:

     «dopo essere stati puliti e disinfettati secondo quanto disposto alla lettera d) o siano altrimenti consegnati sotto sorveglianza ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente onde evitare una contaminazione incrociata;»

     4) All'articolo 8, l'espressione «sino alle ore 24.00 del 16 maggio 2003» è sostituita da «sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003»

 

          Art. 2.

     Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.