§ 1.5.A29 - Regolamento 21 marzo 2002, n. 535.
Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la decisione 2000/330/CE.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/03/2002
Numero:535


Sommario
Art. 1.      L'allegato C della direttiva 64/432/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      La decisione 2000/330/CE è modificata come segue:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.5.A29 - Regolamento 21 marzo 2002, n. 535.

Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la decisione 2000/330/CE.

(G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/298/CE della Commissione, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L'11 ottobre 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato una relazione concernente l'adeguamento degli allegati tecnici della direttiva 64/432/CEE agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.

     (2) Secondo tale relazione, le prove per la brucellosi devono essere effettuate conformemente al Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), terza edizione, 1996.

     (3) Nell'agosto 2001 l'OIE ha pubblicato la quarta edizione del suddetto manuale, che contiene alcune modifiche della descrizione delle prove per la brucellosi.

     (4) Si è reso quindi necessario modificare l'allegato C della direttiva 64/432/CEE per definire, ai fini della sorveglianza e degli scambi intracomunitari, procedure d'analisi quanto più possibile conformi alle norme dell'OIE, ma anche per tener conto del parere del comitato scientifico e dei laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri che collaborano nell'ambito della rete dei laboratori nazionali di riferimento per la brucellosi dell'Unione europea.

     (5) La decisione 2000/330/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, deve essere modificata di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato C della direttiva 64/432/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     La decisione 2000/330/CE è modificata come segue:

     1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) l'allegato è soppresso.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)