§ 1.5.975 - Direttiva 19 marzo 2002, n. 29.
Direttiva n. 2002/29/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/03/2002
Numero:29


Sommario
Art. 1.      La direttiva 2001/32/CE è modificata come segue:
Art. 2.      Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2002, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.975 - Direttiva 19 marzo 2002, n. 29.

Direttiva n. 2002/29/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

(G.U.C.E. 20 marzo 2002, n. L 77).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

     vista la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell’8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi della direttiva 2001/32/CE, l’Irlanda, l’Italia (Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Bolzano; Veneto), e l’Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Osttirol, Steiermark, Wien) sono state provvisoriamente riconosciute “zone protette” nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2002.

     (2) Ai sensi della direttiva 2001/32/CE, il Regno Unito è stato provvisoriamente riconosciuto “zona protetta” nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus fino al 31 marzo 2002.

     (3) Da informazioni fornite dall’Austria, dall’Irlanda e dall’Italia risulta che il riconoscimento provvisorio delle zone protette di tali paesi nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dovrebbe eccezionalmente essere mantenuto per un ulteriore periodo in modo da consentire ai rispettivi organismi ufficiali responsabili di completare le informazioni sulla diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. e di portare a termine lo sforzo di eradicazione di questo organismo nocivo nelle zone interessate.

     (4) Da informazioni fornite dall’Italia risulta che le zone protette delle Puglie non devono più essere riconosciute come zone protette permanenti nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ma devono essere riconosciute provvisoriamente come zone protette nei confronti di tale organismo per un periodo limitato che scade il 31 marzo 2003, in modo da consentire agli organismi ufficiali responsabili di completare le informazioni sulla diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. e di portare a termine lo sforzo di eradicazione di questo organismo nocivo in queste zone protette.

     (5) Da informazioni fornite dall’Italia risulta che alcune parti della regione del Veneto non devono più essere riconosciute come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a causa della diffusione di tale organismo in queste zone, mentre dovrebbe essere eccezionalmente mantenuto per un ulteriore periodo limitato il riconoscimento provvisorio di altre zone come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al..

     (6) Da informazioni fornite dal Regno Unito sulla presenza del Beet necrotic yellow vein virus risulta opportuno non mantenere per l’intero Regno Unito la zona protetta nei confronti di tale organismo, ma limitarla all’Irlanda del Nord.

     (7) In virtù della direttiva 2001/32/CE, la Svezia è stata riconosciuta come zona protetta a titolo permanente nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus. Da informazioni fornite dalla Svezia sulla presenza del Beet necrotic yellow vein virus risulta che la Svezia deve ora essere riconosciuta provvisoriamente come zona protetta nei confronti di tale organismo per un periodo limitato che scade il 31 marzo 2003, in modo da consentire agli organismi ufficiali responsabili di completare le informazioni sulla diffusione del Beet necrotic yellow vein virus e di portare a termine lo sforzo di eradicazione di questo organismo nocivo.

     (8) Occorre modificare la definizione dei vegetali per i quali sono state riconosciute zone protette nei confronti del Citrus tristeza virus.

     (9) Da informazioni fornite dal Regno Unito sulla base di indagini aggiornate risulta che la zona protetta riconosciuta nei confronti di Dendroctonus micans Kugelan nel Regno Unito deve essere modificata.

     (10) Da informazioni fornite dalla Francia sulla base di indagini aggiornate risulta che non è più opportuno mantenere la zona protetta nei confronti di Matsucoccus feytaudi Duc.

     (11) La direttiva 2001/32/CE deve pertanto essere modificata in conformità.

     (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 2001/32/CE è modificata come segue:

     1) All’articolo 1:

     a) il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) L’allegato è modificato come disposto nell’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2002, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2002.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     1. Alla lettera a), punto 4, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2. Alla lettera a), il punto 14 è soppresso.

     (Omissis).

     3. Alla lettera b), punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4. Alla lettera d), punto 1, colonna di destra, i termini “Regno Unito” sono sostituiti dai termini “Regno Unito (Irlanda del Nord)”.

     5. Alla lettera d), punto 3, colonna di sinistra, è soppressa l’espressione “nocivo per i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e i loro ibridi, con foglie e peduncoli”.