§ 1.5.C98 - Direttiva 8 maggio 2001, n. 33.
Direttiva n. 2001/33/CE della Commissione che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/05/2001
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati come indicati nell'allegato della presente direttiva.
Art. 2.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2001 ed applicano dette [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.C98 - Direttiva 8 maggio 2001, n. 33.

Direttiva n. 2001/33/CE della Commissione che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(G.U.C.E. 9 maggio 2001, n. L 127).

 

Art. 1.

     Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati come indicati nell'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2001 ed applicano dette disposizioni dal 22 maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Essa è applicabile dal 22 maggio 2001.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

 

     1. Nell'allegato I, parte B, lettera a), punto 1, nella colonna di destra "DK" è soppresso.

     2. Nell'allegato I, parte B, lettera a), punto 3; il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Nell'allegato I, parte B, lettera b), punto 2, nella colonna di destra "DK" è soppresso.

     4. Nell'allegato II, parte B, lettera a), punto 3; il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Nell'allegato II, parte B, lettera a), punto 5; il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Nell'allegato II, parte B, lettera a); il punto 8 è soppresso.

     7. Nell'allegato II, parte B, lettera b), punto 2; il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8. Nell'allegato III, parte B, punto 1; il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9. Nell'allegato IV, parte B, punti 1, 7 e 14.1; il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10. Nell'allegato IV, parte B i punti 6.1, 13 e 14.8 sono soppressi.

     11. Nell'allegato IV, parte B, punto 19; il testo nella colonna di destra è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     12. Nell'allegato IV, parte B, punto 21; il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     13. Nell'allegato IV, parte B, punto 24, nella colonna di destra "DK" è soppresso.