Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/01/2002 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato della decisione n. 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.911 - Decisione 11 gennaio 2002, n. 21.
Decisione n. n. 2002/21/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 97/20/CE, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, per includere l'Uruguay.
(G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La decisione n. 97/20/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla
(2) La
(3) Le misure previste dalla presente decisione n. sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
L'allegato della decisione n. 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO.
(Omissis).