Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 20/08/2001 |
Numero: | 675 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato alla decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.C2 - Decisione 20 agosto 2001, n. 675.
Decisione n. 2001/675/CE della Commissione recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 5 settembre 2001, n. L 236).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La decisione 97/20/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla
(2) A seguito della
(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
L'allegato alla decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).