Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 18/12/2001 |
Numero: | 905 |
Sommario |
Art. 1. I programmi presentati dal Belgio e dai Paesi Bassi per l'eradicazione della malattia di Aujeszky sono approvati. |
Art. 2. I testi dell'allegato I della decisione 93/244/CEE e dell'allegato II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione. |
Art. 3. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.899 - Decisione 18 dicembre 2001, n. 905.
Decisione (CE) n. 2001/905 della Commissione recante approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio e dai Paesi Bassi, relativo a garanzie supplementari per i suini destinati al loro territorio e recante modifica delle decisioni n. 93/244/CEE e n. 2001/618/CE.
(G.U.C.E. 19 dicembre 2001, n. L 335).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Le garanzie supplementari relative all'attuazione dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky, applicabili agli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nella
(2) Con lettere in data 14 settembre 2001 e rispettivamente 18 ottobre 2001, il Belgio e i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione informazioni sui loro rispettivi programmi di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, che sono destinati a permettere l'eradicazione in futuro della malattia di Aujeszky dal loro territorio.
(3) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della
(4) Le decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE devono essere modificate per includere il territorio belga e olandese nell'elenco dei territori degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri nei quali sono applicati programmi riconosciuti di controllo della malattia, in modo che il Belgio e i Paesi Bassi possano richiedere determinate garanzie supplementari nell'ambito degli scambi intracomunitari di suini.
(5) Le autorità del Belgio e dei Paesi Bassi applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalle garanzie supplementari fissate dalla normativa comunitaria.
(6) Tali garanzie supplementari non devono tuttavia essere imposte a Stati membri o loro regioni che si considerano indenni dalla malattia di Aujeszky.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
I programmi presentati dal Belgio e dai Paesi Bassi per l'eradicazione della malattia di Aujeszky sono approvati.
Le garanzie supplementari che il Belgio e i Paesi Bassi possono richiedere nel quadro degli scambi intracomunitari di suini sono quelle previste dalla
I testi dell'allegato I della
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).