§ 1.5.899 - Decisione 18 dicembre 2001, n. 905.
Decisione (CE) n. 2001/905 della Commissione recante approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/12/2001
Numero:905


Sommario
Art. 1.      I programmi presentati dal Belgio e dai Paesi Bassi per l'eradicazione della malattia di Aujeszky sono approvati.
Art. 2.      I testi dell'allegato I della decisione 93/244/CEE e dell'allegato II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.
Art. 3.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.899 - Decisione 18 dicembre 2001, n. 905.

Decisione (CE) n. 2001/905 della Commissione recante approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio e dai Paesi Bassi, relativo a garanzie supplementari per i suini destinati al loro territorio e recante modifica delle decisioni n. 93/244/CEE e n. 2001/618/CE.

(G.U.C.E. 19 dicembre 2001, n. L 335).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata e aggiornata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Le garanzie supplementari relative all'attuazione dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky, applicabili agli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nella decisione 93/244/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/746/CE, la quale a decorrere dal 1° luglio 2002 sarà abrogata e sostituita dalla decisione 2001/618/CE, modificata dalla decisione 2001/746/CE.

     (2) Con lettere in data 14 settembre 2001 e rispettivamente 18 ottobre 2001, il Belgio e i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione informazioni sui loro rispettivi programmi di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, che sono destinati a permettere l'eradicazione in futuro della malattia di Aujeszky dal loro territorio.

     (3) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE, la Commissione ha esaminato i programmi trasmessi ed ha riscontrato che rispondono ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva. Essi possono dunque essere approvati.

     (4) Le decisioni 93/244/CEE e 2001/618/CE devono essere modificate per includere il territorio belga e olandese nell'elenco dei territori degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri nei quali sono applicati programmi riconosciuti di controllo della malattia, in modo che il Belgio e i Paesi Bassi possano richiedere determinate garanzie supplementari nell'ambito degli scambi intracomunitari di suini.

     (5) Le autorità del Belgio e dei Paesi Bassi applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalle garanzie supplementari fissate dalla normativa comunitaria.

     (6) Tali garanzie supplementari non devono tuttavia essere imposte a Stati membri o loro regioni che si considerano indenni dalla malattia di Aujeszky.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     I programmi presentati dal Belgio e dai Paesi Bassi per l'eradicazione della malattia di Aujeszky sono approvati.

     Le garanzie supplementari che il Belgio e i Paesi Bassi possono richiedere nel quadro degli scambi intracomunitari di suini sono quelle previste dalla decisione 93/244/CEE fino al 1° luglio 2002 e quelle previste dalla decisione 2001/618/CE e dalle sue successive modifiche oltre tale data.

 

     Art. 2.

     I testi dell'allegato I della decisione 93/244/CEE e dell'allegato II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).