Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 17/10/2001 |
Numero: | 746 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della decisione 93/24/CEE e l'allegato I della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dall'allegato I della presente decisione |
Art. 2. La presente decisione si applica a decorrere dal 15 ottobre 2001 |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B54 - Decisione 17 ottobre 2001, n. 746.
Decisione n. 2001/746/CE della Commissione relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Germania e che modifica le decisioni 93/24/CEE, 93/244/CEE e 2001/618/CE.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 278).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Le garanzie supplementari richieste per la malattia di Aujeszky nel quadro degli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri indenni da tale malattia e in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nelle decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE della Commissione, entrambe modificate dalla
(2) In alcune parti del territorio della Germania è stato avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuto con
(3) Tenuto conto di tale programma di eradicazione, talune garanzie supplementari relative alla malattia di Aujeszky per i suini destinati alle parti di territorio in questione sono state concesse alla Germania con
(4) La Germania ritiene che i Länder Assia, Schleswig-Holstein, Saarland, Amburgo, Brema e Berlino siano attualmente indenni dalla malattia di Aujeszky ed ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della
(5) Il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia dai Länder suddetti.
(6) Le autorità della Germania applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione.
(7) Tali garanzie supplementari non devono tuttavia essere imposte a Stati membri o loro regioni che si considerano indenni dalla malattia di Aujeszky.
(8) Occorre modificare le decisioni 93/24/CEE, 93/244/CEE e 2001/618/CE della Commissione al fine di includere i Länder Assia, Schleswig-Holstein, Saarland, Amburgo, Brema e Berlino (Germania) nell'elenco dei territori degli Stati membri o delle loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e per sopprimere tali Länder dall'elenco dei territori in cui sono applicati programmi riconosciuti di lotta contro la malattia.
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
L'allegato I della decisione 93/24/CEE e l'allegato I della
L'allegato I della
La presente decisione si applica a decorrere dal 15 ottobre 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato I
(Omissis).
Allegato II
(Omissis).