Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 20/10/2006 |
Numero: | 1580 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1043/2005 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 6: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella |
§ 1.4.e84 - Regolamento 20 ottobre 2006, n. 1580.
Regolamento (CE) n. 1580/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi
(G.U.U.E. 21 ottobre 2006, n. L 291)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 4 del
(2) Conformemente all'articolo 3, secondo comma, del
(3) Gli articoli 14, 15 e 16 del
(4) L'articolo 17 del
(5) Il volume delle domande specifiche rispetto alla concessione delle restituzioni a norma del regolamento (CE) n.
1043/2005 è elevato. La maggior parte delle merci oggetto delle domande sono prodotte in condizioni tecniche chiaramente definite, hanno caratteristiche e qualità costanti, seguono flussi regolari di esportazione e hanno formule di produzione che sono state registrate e confermate dalle autorità competenti.
(6) Alla luce di tali circostanze speciali e allo scopo di semplificare l'onere amministrativo relativo alla concessione delle restituzioni all'esportazione a norma del
(7) È pertanto opportuno, se le merci sono confezionate per la vendita al dettaglio o se le merci seguono flussi regolari di esportazione ben stabiliti riguardanti esportazioni dallo stesso esportatore di merci dello stesso codice NC allo stesso destinatario, conferire agli Stati membri la flessibilità, a loro discrezione, di dispensare gli esportatori dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 16 del
(8) Occorre pertanto garantire da un lato che gli Stati membri possono stabilire che le suddette esenzioni siano limitate alle operazioni cui sono destinate e, dall'altro, che i singoli esportatori conoscano in anticipo le merci e le operazioni per le quali lo Stato membro è preparato a concedere il beneficio di tali condizioni più flessibili.
Quindi è opportuno disporre la gestione da parte degli Stati membri di una procedura di autorizzazione mediante la quale possano controllare le merci e le operazioni per cui sono disposti a consentire condizioni più flessibili.
(9) È opportuno disporre che le esenzioni concesse a norma di tali disposizioni siano considerate fattori di rischio di cui tenere conto ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia. Inoltre, qualora gli Stati membri richiedano una documentazione specifica in base ai fattori di rischio, è opportuno che applichino i principi stabiliti dal
(10) Nonostante le disposizioni di esenzione di cui al presente regolamento, le prove richieste a norma dell'articolo 16 del
(11) È pertanto opportuno modificare il
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 54 del
«3. Per le merci di cui all'allegato II del presente regolamento e in deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n.
800/1999 l'importo di cui alla lettera b) del primo paragrafo di tale articolo è applicabile indipendentemente dal paese o dal territorio di destinazione delle merci esportate:
a) nel caso di merci confezionate per la vendita al dettaglio in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 2,5 kg o in contenitori con un contenuto non superiore a 2 litri, con un'etichettatura a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della
b) nei casi in cui un esportatore particolare, almeno 12 volte nei 2 anni precedenti la data di richiesta di autorizzazione a norma del paragrafo 4, esporti merci che hanno lo stesso codice NC di 8 cifre allo stesso destinatario o agli stessi destinatari, contenenti non oltre il 90 % in peso di qualunque prodotto di base singolo per cui è ammissibile la restituzione.
4. Nei casi previsti dal paragrafo 3 gli Stati membri possono, su richiesta, concedere un'autorizzazione formale che dispensa l'esportatore dalla presentazione dei documenti di cui all'articolo 16 del
L'autorizzazione di cui al primo comma è valida, se non revocata, per un periodo massimo di due anni ed è rinnovabile.
Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione a propria discrezione e la ritirano immediatamente qualora abbiano motivi ragionevoli di sospettare che l'esportatore non abbia rispettato le condizioni dell'autorizzazione specifica.
Le esenzioni concesse a norma del primo comma sono considerate fattori di rischio che vanno presi in considerazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.
4045/89.
Gli esportatori che usufruiscono dell'esenzione indicano il numero dell'autorizzazione sul documento amministrativo unico e sulla domanda specifica di restituzione di cui all'articolo 32 del presente regolamento.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, per i casi previsti dal paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione dei documenti di trasporto per tutte le esportazioni oggetto di un'autorizzazione, a condizione che l'esportatore interessato sia tenuto a presentare i documenti di trasporto per un minimo del 10 % delle dichiarazioni di trasporto, oppure una all'anno a seconda di quale è l'opzione più frequente, selezionate dagli Stati membri che applicano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 3122/94.
6. Nel caso delle merci di cui all'allegato II del presente regolamento, se la dichiarazione di esportazione è stata accettata entro il 30 settembre 2007 e l'esportatore non è in grado di presentare i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.