§ 1.1.55 - Regolamento 20 dicembre 1994, n. 3122.
Regolamento (CEE) n. 3122/94 della Commissione che stabilisce i criteri per l'analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:20/12/1994
Numero:3122


Sommario
Art. 1.      L'analisi di rischio si prefigge di indirizzare i controlli fisici sulle merci, sulle persone fisiche e giuridiche e sui settori a rischio più elevato. A tal fine essa individua i rischi e ne [...]
Art. 2.      Nell'applicare i criteri di cui all'articolo 1, le autorità competenti vegliano affinché venga osservato il vincolo del segreto professionale e garantiscono la riservatezza dei dati di carattere [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri e la Commissione valutano congiuntamente, in base all'esperienza acquisita, la validità e la pertinenza dei criteri per l'analisi di rischio allo scopo di adeguare [...]
Art. 4.      Se uno Stato membro applica un sistema di selezione in base ad un'analisi di rischio, la percentuale di controlli fisici effettuati sulle merci non contemplate nell'allegato II non viene [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.55 - Regolamento 20 dicembre 1994, n. 3122. [1]

Regolamento (CEE) n. 3122/94 della Commissione che stabilisce i criteri per l'analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione.

(G.U.C.E. 21 dicembre 1994, n. L 330).

 

Art. 1.

     L'analisi di rischio si prefigge di indirizzare i controlli fisici sulle merci, sulle persone fisiche e giuridiche e sui settori a rischio più elevato. A tal fine essa individua i rischi e ne valuta il grado per selezionare le merci su cui effettuare i controlli fisici.

     Conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 386/90, nel ricorrere all'analisi di rischio gli Stati membri possono basarsi in particolare su alcuni dei seguenti criteri al fine di selezionare le dichiarazioni di esportazione relative alle merci che devono essere oggetto di controllo fisico.

     1. Per quanto riguarda le merci:

     - l'origine;

     - la qualità;

     - le caratteristiche connesse con la formulazione della nomenclatura delle restituzioni;

     - il valore;

     - la situazione doganale;

     - i rischi di slittamento tariffario;

     - il tasso di restituzione connesso con le caratteristiche tecniche e con la presentazione delle merci (contenuto di grassi, di acqua, di carne, di ceneri, tipo di condizionamento, ecc.);

     - la recente ammissibilità alle restituzioni;

     - la quantità;

     - precedenti analisi di campioni;

     - le informazioni tariffarie vincolanti (ITV).

     2. Per quanto riguarda il traffico:

     - la frequenza degli scambi

     - l'apparizione di traffici anomali e/o la comparsa di un nuovo traffico;

     - deviazioni di traffico.

     3. Per quanto riguarda la nomenclatura delle restituzioni:

     - il tasso della restituzione;

     - le nomenclature più spesso sollecitate per il pagamento delle restituzioni;

     - i rischi di slittamento di tassi di restituzioni connessi con le caratteristiche tecniche e con la presentazione delle merci (contenuto di grassi, di acqua, di carne, di ceneri, tipo di condizionamento, ecc.).

     4. Per quanto riguarda l'esportatore:

     - la reputazione e l'affidabilità;

     - la situazione finanziaria;

     - la recente comparsa tra gli esportatori;

     - esportazioni apparentemente non motivate da ragioni economiche;

     - contenziosi precedenti, in particolare riguardanti frodi.

     5. Per quanto riguarda le irregolarità:

     - irregolarità riscontrate o presunte in determinati settori di prodotti.

     6. Per quanto riguarda i regimi doganali utilizzati:

     - la procedura normale di dichiarazione;

     - la procedura semplificata di dichiarazione;

     - l'accettazione della dichiarazione di esportazione in applicazione degli articoli 790 e 791 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

     7. Per quanto riguarda le modalità di concessione della restituzione all'esportazione:

     - prefinanziamento (merci tal quali o con trasformazione);

     - esportazione diretta;

     - approvvigionamento.

 

     Art. 2.

     Nell'applicare i criteri di cui all'articolo 1, le autorità competenti vegliano affinché venga osservato il vincolo del segreto professionale e garantiscono la riservatezza dei dati di carattere personale di cui dispongono o di cui vengono a conoscenza, sotto qualsiasi forma. In particolare, esse garantiscono che a tali dati venga riservata la protezione prevista per dati analoghi dalla loro rispettiva legislazione nazionale e dalle corrispondenti disposizioni del diritto comunitario. Tali dati non possono inoltre essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri e la Commissione valutano congiuntamente, in base all'esperienza acquisita, la validità e la pertinenza dei criteri per l'analisi di rischio allo scopo di adeguare eventualmente il sistema e i criteri di selezione per rendere i controlli fisici maggiormente efficaci e mirati.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione

     - le misure prese, in particolare le istruzioni nazionali comunicate ai servizi competenti per l'applicazione di un sistema di selezione in base ad un'analisi di rischio, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 1;

     - i casi particolari di eventuale interesse per gli altri Stati membri.

     3. Gli Stati membri dispongono che un organismo centrale coordini le informazioni relative all'analisi di rischio.

 

     Art. 4.

     Se uno Stato membro applica un sistema di selezione in base ad un'analisi di rischio, la percentuale di controlli fisici effettuati sulle merci non contemplate nell'allegato II non viene considerata ai fini del calcolo della percentuale globale del 5 % per tutti i settori. In tal caso viene applicata una percentuale minima del 2 % per le merci non contemplate nell'allegato II.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995 per le dichiarazioni d'esportazione accettate a partire dalla suddetta data.


[1] Abrogato dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1276/2008.