§ 1.4.567 - Regolamento 18 giugno 2001, n. 1195.
Regolamento (CE) n. 1195/2001 della Commissione che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:18/06/2001
Numero:1195


Sommario
Art. 1.      1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, ad esclusione delle banane da cuocere, prodotte e [...]
Art. 2.      In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, l'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a dicembre 2001 ammonta a 22,97 [...]
Art. 3.      In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri versano l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per il 2000 nonché [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.4.567 - Regolamento 18 giugno 2001, n. 1195.

Regolamento (CE) n. 1195/2001 della Commissione che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2000, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2001

(G.U.C.E. 19 giugno 2001, n. L 162)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, de 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, e l'articolo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 471/2001, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane.

     (2) In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno. Un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario.

     (3) Ai fini del calcolo dell'aiuto a decorrere dal 1999, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93 ha fissato il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg (peso netto) di banane verdi in fase di uscita dal capannone di condizionamento.

     (4) Nel corso del 2000 il reddito medio alla produzione, determinato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella base "primo porto di sbarco-merce non scaricata" e, dall'altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto degli elementi forfettari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 2000. Occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 2000.

     (5) Il livello dell'aiuto per il 2000 è relativamente elevato e i prezzi di mercato rilevati attualmente disponibili per il 2001 sono in sensibile aumento rispetto a quelli dell'anno precedente. Non è pertanto opportuno, dal punto di vista economico, fissare l'importo unitario di ciascun anticipo ad un livello relativamente elevato che potrebbe, a posteriori, risultare eccessivo al momento della fissazione dell'importo dell'aiuto per il 2001. È quindi opportuno fissare il livello degli anticipi al 60% dell'importo dell'aiuto stabilito per il 2000.

     (6) Nel corso del 2000, il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Portogallo e Guadalupa è risultato significativamente inferiore alla media comunitaria. Occorre pertanto concedere un aiuto integrativo nelle regioni produttrici del Portogallo e della Guadalupa, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 404/93, conformemente agli orientamenti seguiti negli scorsi anni. Per quanto riguarda le regioni del Portogallo, in particolare di Madeira, i dati relativi al 2000, che indicano condizioni di produzione e di commercializzazione molto difficili, inducono a fissare un aiuto integrativo pari al 75% della differenza tra il reddito medio comunitario e quello rilevato in fase di commercializzazione dei prodotti della summenzionata regione. Il persistere delle difficoltà specifiche inerenti alla commercializzazione dei prodotti della Guadalupa giustifica la concessione di un importo integrativo complementare che consenta in particolare di colmare lo scarto tra il reddito medio della Guadalupa, da un lato, e un livello di reddito che non risulti significativamente inferiore alla media comunitaria, dall'altro.

     (7) Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l'importo dell'aiuto compensativo per il 2000. Occorre prevedere il pagamento del saldo dell'aiuto per il 2000 nonché dell'anticipo per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2001 entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In considerazione di questi ultimi elementi, occorre prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, ad esclusione delle banane da cuocere, prodotte e commercializzate nella Comunità, allo stato fresco, nel corso del 2000 è fissato a 38,29 EUR/100 kg.

     2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 3,32 EUR/100 kg per le banane prodotte nelle regioni produttrici del Portogallo e di 1,91 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Guadalupa.

 

          Art. 2.

     In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, l'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a dicembre 2001 ammonta a 22,97 EUR/100 kg. L'importo della relativa cauzione è di 11,48 EUR/100 kg.

 

          Art. 3.

     In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri versano l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per il 2000 nonché l'importo dell'anticipo da concedere per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2001 entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.