§ 1.6.M39 - Regolamento 8 marzo 2001, n. 471.
Regolamento (CE) n. 471/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:08/03/2001
Numero:471


Sommario
Art. 1.      All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M39 - Regolamento 8 marzo 2001, n. 471.

Regolamento (CE) n. 471/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

(G.U.C.E. 9 marzo 2001, n. L 67)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001, in particolare l'articolo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/1999, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane. L'articolo 7 fissa il calendario per la presentazione delle domande di anticipi sull'aiuto compensativo per le banane commercializzate nei due mesi che precedono il mese in cui è stata presentata la domanda.

     (2) Il calendario suddetto offre attualmente la possibilità di versare cinque anticipi. Per tener conto delle difficoltà di tesoreria dei produttori, in attesa che venga stabilito l'importo dell'aiuto compensativo e sia versato il saldo, è opportuno prevedere la possibilità di versare un sesto anticipo per le banane commercializzate nei mesi di novembre e dicembre.

     (3) Occorre inoltre adottare le disposizioni opportune a tale scopo e prevedere le modalità amministrative relative all'aiuto per il 2000.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     "2. Le domande sono presentate:

     a) per quanto riguarda gli anticipi, entro il 30 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre dell'anno di commercializzazione ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto, per le banane commercializzate nei due mesi che precedono il mese in cui è stata presentata la domanda;

     b) per quanto riguarda il versamento del saldo, entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.

     Il saldo verte sugli aggiustamenti degli anticipi versati per le banane commercializzate nei periodi di cui alla lettera a), in funzione dell'importo definitivo dell'aiuto.

     Per quanto riguarda l'aiuto compensativo per il 2000, le domande di anticipi per le banane commercializzate in novembre e in dicembre sono presentate fino al 30 marzo 2001 e le domande di versamento del saldo fino all'11 aprile 2001."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.