Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 30/05/2002 |
Numero: | 899 |
Sommario |
Art. 1. 1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95. |
Art. 2. Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1.000 t. |
Art. 3. La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 EUR/t. |
Art. 4. 1. In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, [...] |
Art. 5. 1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92: |
Art. 6. Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato [...] |
Art. 7. Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio. |
Art. 8. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.4.134 - Regolamento 30 maggio 2002, n. 899.
Regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia. [1]
(G.U.C.E. 31 maggio 2002, n. L 142).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per il frumento tenero, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
(2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95. Fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione. L'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 EUR/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta.
(3) È necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2002/2003.
(4) Per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica.
(5) Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia [2].
3. La gara è aperta fino al 22 maggio 2003. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 giugno 2002.
Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1.000 t.
La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 EUR/t.
1. In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del
2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.
1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:
- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95,
- di non dar seguito alla gara.
2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.
Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.
In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.
Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato I
Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero
verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria,
la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca,
la Romania, la Slovacchia e la Slovenia [3]
(Omissis)
Allegato II
I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti DG AGRI (C-1):
- telefax (32-2) 296 49 56, (32-2) 295 25 15.
[1] Titolo già sostituito dall'art. 1 del
[2] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del
[3] Titolo già sostituito dall'art. 1 del