§ 1.2.137 - Regolamento 18 agosto 2005, n. 1360.
Regolamento (CE) n. 1360/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:18/08/2005
Numero:1360


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.137 - Regolamento 18 agosto 2005, n. 1360.

Regolamento (CE) n. 1360/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(G.U.U.E. 19 agosto 2005, n. L 214).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in particolare l'articolo 34,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Comunità può concedere aiuti agli agricoltori che assumono impegni agroambientali, ma detti impegni devono oltrepassare l'applicazione delle normali buone pratiche agricole. Alcuni degli impegni agroambientali assunti per un periodo di cinque anni scadono entro il 31 dicembre 2006. Con l’introduzione del principio della condizionalità previsto nel titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, gli obblighi applicabili agli agricoltori che non hanno assunto impegni agroambientali sono diversi. Nel prossimo periodo di programmazione dello sviluppo rurale (2007-2013), la misura agroambientale sarà soggetta a nuove regole.

     (2) Invece di concludere nuovi contratti quinquennali nell’ambito della normativa applicabile al periodo di programmazione corrente, non è escluso che gli Stati membri preferiscano prorogare i contratti agroambientali attualmente in vigore, in modo che l’ultimo anno dell’impegno non inizi dopo il 31 dicembre 2006.

     (3) È opportuno introdurre un elemento di maggiore flessibilità nell’ambito del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione per i casi in cui gli agricoltori abbiano trasferito parti rilevanti della superficie inizialmente oggetto di un impegno agroambientale, garantendo nel contempo il mantenimento dei benefici ambientali derivanti dall’impegno.

     (4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 817/2004. È opportuno che le modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2005, quando alcuni dei contratti iniziali potrebbero essere scaduti.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 817/2004 è modificato come segue:

     1) All'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «3. Se gli impegni agroambientali scadono prima della fine del periodo di programmazione fissato dall’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono prorogarli, purché l’ultimo anno dell’impegno non inizi dopo il 31 dicembre 2006.

     Gli Stati membri possono autorizzare adeguamenti delle superfici dell’azienda oggetto dell’impegno per tenere conto del trasferimento di una parte dell’azienda del beneficiario ad un altro soggetto durante il periodo di proroga, purché detti adeguamenti non riducano di oltre il 50 % la superficie oggetto dell’impegno.»

     2) All’articolo 36, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

     Gli Stati membri, applicando il principio della proporzionalità, possono scegliere di non esigere tale rimborso nei seguenti casi:

     a) se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;

     b) se il trasferimento di una parte dell’azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, e se il trasferimento riguarda non più del 50 % della superficie oggetto dell’impegno prima della proroga.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005. Tuttavia l’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004, modificato dall’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, non pregiudica la validità degli impegni prorogati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.