Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 3. Alberghi e ristoranti |
Capitolo: | 3.2 infrastrutture |
Data: | 08/11/1938 |
Numero: | 1908 |
Sommario |
Art. 1. Gli edifici destinati ad uso di albergo, sia di nuova costruzione, sia ampliati e trasformati in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e nel regio [...] |
§ 3.2.4 – R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908. [1]
Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo.
(G.U. 27 dicembre 1938, n. 295).
Gli edifici destinati ad uso di albergo, sia di nuova costruzione, sia ampliati e trasformati in applicazione delle norme contenute nel regio
Tale autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la cultura popolare, e, quando si tratti di costruzioni che debbono sorgere in zone soggette a vincolo paesistico o nei luoghi nei quali si trovino immobili sottoposti alla legge sulla tutela dei monumenti, con quello per l'educazione nazionale, sentita la Commissione di cui alla
[1] Convertito in legge dalla