§ 39.4.6 - L. 6 febbraio 1948, n. 29.
Norme per la elezione del Senato della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:06/02/1948
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 14. 
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19. 
Art. 20.     
Art. 21. 
Art. 22.     
Art. 23.     
Art. 24. 
Art. 25.      Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione [...]
Art. 26.      Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.
Art. 27.      Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del decreto di convocazione dei [...]
Art. 28. 
Art. 29.      Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.
Art. 30.      Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste [...]
Art. 31.      Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.
Art. 32.      La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.


§ 39.4.6 - L. 6 febbraio 1948, n. 29.

Norme per la elezione del Senato della Repubblica.

(G.U. 7 febbraio 1948, n. 31).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. [1]

     1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'art. 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

     3. La Regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della Regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

     4. I collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

 

          Art. 2. [2]

     1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

 

          Art. 3. [3]

     1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno.

 

          Art. 4.

     I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 5.

     Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 6, 7, 8 e 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

 

TITOLO II

DEGLI UFFICI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONALI E REGIONALI

 

          Art. 6.

     Il Tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

     Se in un collegio si trovano le sedi di due o più Tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

     Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

          Art. 7.

     La Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi [4].

 

TITOLO III

DELLE CANDIDATURE, DEI DELEGATI,

DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E DEI

RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI CANDIDATI

 

          Art. 8. [5]

     I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

          Art. 9. [6]

     La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale [7].

     A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati [8].

     (Omissis) [9].

     Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

     Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge [10].

     (Omissis) [11].

     La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

     Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio [12].

     (Omissis) [13].

     L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi [14].

     La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione [15].

     La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

     Art. 10. [16]

     L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

     I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

     L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

     Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi.

     Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al precedente comma possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

     Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'art. 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 11. [17]

 

     Art. 12. [18].

 

Art. 13.

     L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

     1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'art. 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio [19];

     2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

     3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

     4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15°  giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni [20].

     I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2) [21].

     Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1).

     Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

 

     Art. 14. [22]

     La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati di gruppo dei candidati con le modalità e nei termini previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

     I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio.

 

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

 

          Art. 15.

     All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

     Gli elettori, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e gli appartenenti alle forze armate e a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione, presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio.

 

          Art. 16.

     Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

     Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

 

TITOLO V

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO

ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

 

          Art. 17.

     L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

     1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

     2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

     Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età [23].

     Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

     L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'Ufficio elettorale regionale.

 

          Art. 18.

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale, sede dell'Ufficio elettorale regionale [24].

     Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

 

TITOLO VI

DELLE OPERAZIONI

DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

 

          Art. 19. [25]

     1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'art. 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'art. 17.

     2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'art. 17. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'art. 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

     3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

     4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'art. 17.

     5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

 

          Art. 20.

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

 

          Art. 21. [26]

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL

COLLEGIO DELLA "VALLE D'AOSTA"

 

          Art. 22.

     L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

     1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

     2) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore otto  del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta. [27]

 

          Art. 23.

     Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

     E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

     In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 24. [28]

     Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione";

     l) al sesto comma dell'art. 26 le parole "dell'art. 48" sono sostituite con le altre "dell'art. 64";

     m) all'ottavo comma dell'art. 26 le parole "all'art. 47" sono sostituite con le altre "all'art. 67";

     n) al nono comma dell'art. 26 le parole "dell'art. 52" sono sostituite con le altre "dell'art. 73";

     o) all'undicesimo comma dell'art. 26 le parole "all'art. 48" sono sostituite con le altre "all'art. 64”.

 

     Art. 25.

     Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati [29].

     Per i senatori di diritto i casi di ineleggibilità per pubblico ufficio, previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6 del testo unico predetto, sono considerati casi di incompatibilità.

     I detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, devono dimettersi dall'altro ufficio ricoperto.

 

     Art. 26.

     Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

     Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

     (Omissis) [30].

     L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne [31].

     (Omissis) [32].

     (Omissis) [33].

     Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

     Le operazioni, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

     Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore diciotto del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

     I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

     Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'art. 48 sopra richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

 

     Art. 27.

     Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il Comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla Commissione elettorale mandamentale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

 

     Art. 28. [34]

 

     Art. 29.

     Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

 

     Art. 30.

     Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 31.

     Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

 

     Art. 32.

     La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

 

 

     Tabella A

     Assegnazione dei seggi senatoriali alle Regioni

     (Omissis)

 

 

     Modulo

     (Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del L. 23 aprile 1976, n. 136.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[10] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[11] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[12] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 271 e ora così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[13] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 271 e ora abrogato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[15] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[17] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[18] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[19] Numero così sostituito dall'art. 13 della L. 21 marzo 1990, n. 53.

[20] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[21] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[23] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 23 gennaio 1992, n. 33, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 170 e ora così sostituito dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 170.

[25] Articolo modificato dalla L. 28 aprile 1967, n. 262, dalla L. 23 gennaio 1992, n. 33, dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 170 e ora così sostituito dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[26] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[27] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 23 aprile 1976, n. 136 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 271.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[29] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[30] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[31] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

[32] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[33] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 276.

[34] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1993, n. 276.