Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 10/07/2008 |
Numero: | 657 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Beneficiari |
Art. 3. Prodotti sovvenzionabili |
Art. 4. Importo dell’aiuto |
Art. 5. Quantità massima sovvenzionabile |
Art. 6. Condizioni generali per la concessione dell’aiuto |
Art. 7. Riconoscimento dei richiedenti |
Art. 8. Condizioni generali per il riconoscimento |
Art. 9. Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti |
Art. 10. Sospensione e ritiro del riconoscimento |
Art. 11. Domanda di pagamento |
Art. 12. Pagamento dell’aiuto |
Art. 13. Versamento di anticipi |
Art. 14. Controllo dei prezzi |
Art. 15. Controlli e sanzioni |
Art. 16. Manifesto sul regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole |
Art. 17. Comunicazioni |
Art. 18. Abrogazione |
Art. 19. Disposizione transitoria |
Art. 20. Entrata in vigore |
§ 1.1.723 - Regolamento 10 luglio 2008, n. 657.
Regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole
(G.U.U.E. 11 luglio 2008, n. L 183)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) È opportuno che dell’aiuto per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi beneficino le scuole materne, gli altri istituti d’istruzione prescolare e le scuole elementari e secondarie. Nell’ambito della lotta all’obesità e al fine di fornire a bambini e ragazzi prodotti lattiero-caseari sani, questi diversi tipi di scuole devono essere trattati equamente e avere accesso al regime. Per semplificarne la gestione, occorre escludere il consumo dei prodotti in questione da parte degli allievi durante i soggiorni in colonie di vacanza.
(3) Per chiarire la portata dell’applicazione del regime di aiuto è opportuno precisare che gli allievi beneficiano dell’aiuto solo nei giorni di scuola. Inoltre, il numero totale di giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, deve essere confermato dalle autorità didattiche o dagli istituti scolastici degli Stati membri.
(4) L’esperienza ha dimostrato che è difficile controllare l’utilizzazione dei prodotti lattiero-caseari sovvenzionati nella preparazione di pasti serviti agli allievi. Detta utilizzazione non è inoltre un modo efficace per conseguire le finalità educative del regime. La preparazione di pasti deve pertanto essere sottoposta a opportune limitazioni.
(5) Per tener conto delle diverse abitudini di consumo di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per adeguarsi alle tendenze esistenti in materia di salute e nutrizione è opportuno ampliare e semplificare l’elenco dei prodotti ammissibili, lasciando al tempo stesso agli Stati membri la possibilità di determinare la propria gamma di prodotti nel rispetto di tale elenco.
(6) Affinché i prodotti sovvenzionabili offrano un livello elevato di protezione della salute pubblica, essi devono essere preparati in conformità dei requisiti del
(7) Ai fini della gestione e del controllo del regime di aiuto è necessario istituire una procedura di riconoscimento dei richiedenti.
(8) L’importo dell’aiuto per i vari prodotti ammissibili deve essere determinato tenendo conto dell’importo dell’aiuto per il latte fissato all’articolo 102 del
(9) Con riguardo al pagamento dell’aiuto, occorre precisare le condizioni che devono essere soddisfatte dai richiedenti, le formalità richieste per la presentazione della domanda, i controlli che devono essere effettuati e le sanzioni che devono essere comminate dalle autorità competenti nonché le modalità di pagamento.
(10) A norma dell’articolo 102, paragrafo 4, del
(11) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano le modalità di controllo del regime di aiuto, in particolare al fine di garantire che l’importo dell’aiuto si ripercuota sul prezzo a carico dei beneficiari e che i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati non siano sviati dalla destinazione prevista.
(12) Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità è necessario adottare idonee misure di controllo contro le irregolarità e le frodi. Tali misure di controllo devono prevedere verifiche amministrative complete integrate da controlli in loco. È opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un’applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell’attuazione del regime. Occorre inoltre prevedere il recupero degli importi indebitamente versati e stabilire sanzioni intese a scoraggiare un comportamento fraudolento da parte dei richiedenti.
(13) Al fine di semplificare le procedure amministrative degli Stati membri, la quantità massima sovvenzionabile ai fini dell’aiuto deve essere calcolata sulla base del numero di allievi che frequentano regolarmente l’istituto interessato, quale risulta dai registri del richiedente.
(14) L’esperienza ha dimostrato che i beneficiari non sono sufficientemente informati sul ruolo svolto dall’Unione europea nel regime di distribuzione di latte nelle scuole. È pertanto opportuno che il ruolo dell’Unione europea nella sovvenzione del regime sia chiaramente indicato in ciascun istituto scolastico partecipante.
(15) È necessario che alcune informazioni inerenti al regime di distribuzione di latte nelle scuole siano trasmesse ogni anno alla Commissione a fini di controllo.
(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del
Art. 2. Beneficiari
Sono beneficiari dell’aiuto gli allievi che frequentano regolarmente un istituto scolastico appartenente ad una delle seguenti categorie: scuole materne o altri istituti d’istruzione prescolare, scuole elementari e scuole secondarie, amministrati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.
Art. 3. Prodotti sovvenzionabili
1. Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili elencati nell’allegato I. Essi possono applicare norme più rigorose nel rispetto dei requisiti relativi ai prodotti ammissibili specificati nell’allegato I.
2. Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato I può essere latte ricostituito.
3. Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo per chilogrammo di prodotto ai prodotti della categoria I.
4. L’aiuto è concesso soltanto per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del
Art. 4. Importo dell’aiuto
1. L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.
2. In caso di modificazione dell’importo dell’aiuto espresso in euro, per i quantitativi forniti nel mese in corso l’importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.
3. Se i quantitativi forniti sono espressi in litri, la conversione da litri in chilogrammi viene effettuata applicando il coefficiente 1,03.
Art. 5. Quantità massima sovvenzionabile
1. Gli Stati membri verificano che la quantità massima di 0,25 litri fissata all’articolo 102, paragrafo 4, del
2. Per i prodotti appartenenti alle categorie da II a V definite nell’allegato I si utilizzano le seguenti equivalenze ai fini della verifica di cui al paragrafo 1:
a) categoria II: 100 kg di prodotti = 90 kg di latte;
b) categoria III: 100 kg di prodotti = 300 kg di latte;
c) categoria IV: 100 kg di prodotti = 899 kg di latte;
d) categoria V: 100 kg di prodotti = 765 kg di latte.
3. I beneficiari di cui all’articolo 2 fruiscono dell’aiuto solo nei giorni di scuola. Il numero totale di giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, è comunicato dalle autorità didattiche o dagli istituti scolastici all’autorità competente dello Stato membro e, se del caso, al richiedente. Gli allievi non beneficiano dell’aiuto durante i soggiorni in colonie di vacanza.
4. Il latte e i prodotti lattiero-caseari utilizzati nella preparazione di pasti non beneficiano dell’aiuto.
Tuttavia, il latte e i prodotti lattiero-caseari utilizzati nella preparazione di pasti nei locali dell’istituto scolastico senza essere sottoposti a trattamento termico possono beneficiare dell’aiuto. Può inoltre essere consentito il riscaldamento dei prodotti elencati nella categoria I, lettere a) e b), dell’allegato I.
5. Ai fini del paragrafo 4, per differenziare i prodotti utilizzati in preparazioni a caldo da quelli utilizzati in preparazioni a freddo e/o destinati al consumo diretto può essere impiegato un coefficiente determinato sulla base dei quantitativi utilizzati in passato e/o nelle ricette, a condizione che sia approvato dallo Stato membro interessato.
Art. 6. Condizioni generali per la concessione dell’aiuto
1. Una domanda di aiuto è valida solo se presentata da un richiedente riconosciuto conformemente agli articoli 7, 8 e 9 per la fornitura dei prodotti comunitari figuranti all’allegato I.
2. Il richiedente può essere:
a) un istituto scolastico;
b) un’autorità didattica, che presenta la domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi di istituti di sua competenza;
c) il fornitore dei prodotti, se lo Stato membro lo prevede;
d) un’organizzazione appositamente costituita, che presenta la domanda di aiuto per conto di una o più scuole o autorità didattiche, se lo Stato membro lo prevede.
Art. 7. Riconoscimento dei richiedenti
Il richiedente dell’aiuto deve essere riconosciuto a tale scopo dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova l’istituto scolastico al quale sono forniti i prodotti.
Art. 8. Condizioni generali per il riconoscimento
1. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti del richiedente nei confronti dell’autorità competente:
a) distribuire i prodotti lattiero-caseari esclusivamente per il consumo, in conformità del presente regolamento, da parte degli allievi che frequentano la scuola o le scuole per le quali è chiesto l’aiuto;
b) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se viene accertato che i prodotti non sono stati distribuiti ai beneficiari di cui all’articolo 2 o che l’aiuto è stato versato per quantitativi diversi da quelli calcolati conformemente all’articolo 5;
c) tenere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;
d) sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall’autorità competente dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.
2. I riconoscimenti conferiti a norma degli articoli 7, 8 e 9 del
Art. 9. Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti
Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), il richiedente deve impegnarsi per iscritto, oltre che a rispettare le condizioni indicate all’articolo 8, a tenere una contabilità dalla quale risultino i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle autorità didattiche e i quantitativi di prodotti che sono stati loro venduti o forniti.
Art. 10. Sospensione e ritiro del riconoscimento
Qualora si constati che un richiedente non soddisfa più a una delle condizioni di cui agli articoli 8 e 9 o ad un altro obbligo incombentegli in forza del presente regolamento, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi o ritirato, a seconda della gravità dell’inadempienza.
Le misure di cui al primo comma non si applicano in caso di forza maggiore o se lo Stato membro accerta che l’irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza, oppure la sua entità è minima.
In caso di ritiro, il riconoscimento può essere ripristinato, su richiesta dell’interessato, non prima che siano trascorsi dodici mesi.
Art. 11. Domanda di pagamento
1. La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere inoltrata secondo le modalità prescritte dall’autorità competente dello Stato membro interessato e recare almeno le seguenti indicazioni:
a) i quantitativi distribuiti, ripartiti per categoria e sottocategoria di prodotti;
b) il nome e l’indirizzo o il numero di identificazione unico dell’istituto scolastico o dell’autorità didattica a cui si riferiscono le informazioni di cui alla lettera a).
2. Lo Stato membro determina la periodicità con cui devono essere presentate le domande di pagamento. Esse possono riguardare periodi compresi tra uno e sette mesi.
3. Salvo caso di forza maggiore, per essere valida la domanda di pagamento dell’aiuto deve essere correttamente compilata ed essere presentata entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce.
Qualora tale termine venga superato di un periodo inferiore a due mesi, l’aiuto è ridotto del:
a) 5 % dell’importo se il superamento è inferiore o pari a un mese;
b) 10 % dell’importo se il superamento è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi.
4. Gli importi indicati nella domanda di pagamento devono essere giustificati da fatture tenute a disposizione delle autorità competenti. Le fatture indicano separatamente i prezzi di ciascuno dei prodotti forniti e sono quietanzate o accompagnate dalla prova del pagamento.
Art. 12. Pagamento dell’aiuto
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 11, paragrafo 4, l’aiuto viene pagato ai fornitori o alle organizzazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), soltanto:
a) dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi effettivamente consegnati; oppure
b) in base ad una relazione di controllo dell’autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell’aiuto e dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento; oppure
c) se lo Stato membro lo autorizza, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi consegnati ai fini del presente regolamento sono stati pagati.
2. Il pagamento dell’aiuto viene eseguito dall’autorità competente entro tre mesi dal giorno della presentazione della domanda di cui all’articolo 11, correttamente compilata e valida, salvo qualora sia stata avviata un’indagine amministrativa sul diritto all’aiuto.
Art. 13. Versamento di anticipi
1. Gli Stati membri sono autorizzati a versare un anticipo di importo pari all’ammontare dell’aiuto richiesto, previa costituzione di una cauzione pari al 110 % dell’importo anticipato.
2. Se la domanda di anticipo è presentata da un fornitore o da un’organizzazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), l’autorità competente può versare detto anticipo in base ai quantitativi consegnati, senza esigere i documenti giustificativi menzionati all’articolo 12, paragrafo 1. Entro un mese dal suo versamento il fornitore o l’organizzazione trasmettono i documenti necessari per il pagamento definitivo dell’aiuto all’autorità competente, a meno che questa non rediga la relazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b).
Art. 14. Controllo dei prezzi
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’importo dell’aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario.
2. A tal fine essi possono fissare i prezzi massimi che i beneficiari devono pagare per i diversi prodotti elencati nell’allegato I distribuiti sul loro territorio.
Art. 15. Controlli e sanzioni
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Esse comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, integrata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 8.
2. Le verifiche amministrative vertono su tutte le domande di aiuto e comprendono il controllo dei documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri relativi alla consegna dei prodotti e al rispetto delle quantità massime giornaliere per allievo indicate all’articolo 5, paragrafo 1.
Le verifiche amministrative di cui al primo comma sono integrate da controlli in loco riguardanti in particolare i seguenti aspetti:
a) l’incidenza dell’aiuto sul prezzo pagato dal beneficiario;
b) la contabilità di cui all’articolo 9, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita e dagli estratti bancari;
c) l’utilizzo dei prodotti sovvenzionati in conformità delle disposizioni del presente regolamento, specialmente se esistono motivi per sospettare irregolarità.
3. Il numero totale di controlli in loco svolti per ciascuno dei periodi dal 1o agosto al 31 luglio riguarda almeno il 5 % di tutti i richiedenti indicati all’articolo 6. Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli sono effettuati presso i locali di cinque richiedenti. Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cinque, il controllo verte sulla totalità dei richiedenti. Il numero complessivo di controlli in loco svolti per ciascuno dei periodi dal 1o agosto al 31 luglio riguarda inoltre almeno il 5 % dell’aiuto distribuito a livello nazionale.
4. I controlli in loco sono effettuati durante tutto il periodo dal 1o agosto al 31 luglio e vertono su un periodo costituito da almeno i dodici mesi precedenti.
5. I richiedenti sottoposti ai controlli in loco sono selezionati dall’autorità di controllo competente tenendo nel debito conto le diverse zone geografiche e sulla base di un’analisi dei rischi che prenda in considerazione, in particolare, il carattere ricorrente degli errori e le risultanze dei controlli svolti in passato. L’analisi dei rischi tiene inoltre conto dei diversi importi di aiuto interessati e delle diverse categorie di richiedenti indicate all’articolo 6, paragrafo 2.
6. Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), il controllo in loco svolto presso i locali dello stesso è integrato da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l’1 % degli istituti scolastici figuranti nel registro del richiedente, qualora quest’ultimo numero sia maggiore.
7. È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.
8. Dopo ciascun controllo in loco l’autorità di controllo competente redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.
Detta relazione consta delle seguenti parti:
a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
i) il regime, il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti lattiero-caseari per i quali è stato versato l’aiuto e gli importi corrispondenti;
ii) i responsabili presenti;
b) una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:
i) i documenti verificati;
ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
iii) osservazioni e constatazioni.
9. Per il recupero di importi indebitamente versati si applica, mutatis mutandis, l’articolo 73, paragrafi 1, 3, 4 e 8, del
10. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, in caso di frode il richiedente, oltre a rimborsare i pagamenti indebiti in conformità del paragrafo 9, paga un importo pari alla differenza tra l’importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.
Art. 16. Manifesto sul regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole
Gli istituti scolastici che distribuiscono prodotti a norma del presente regolamento realizzano o fanno realizzare un manifesto conforme ai requisiti minimi stabiliti nell’allegato III, da esporre permanentemente all’entrata principale dell’istituto in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile.
Art. 17. Comunicazioni
1. Entro il 30 novembre successivo al termine del precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati riepilogativi relativi al numero di richiedenti e di istituti scolastici che hanno partecipato al regime e ai controlli in loco effettuati, con le relative risultanze.
2. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio:
a) i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per categorie e sottocategorie, per i quali è stato versato l’aiuto nel precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio nonché la quantità massima ammissibile e il modo in cui è stata calcolata;
b) il numero stimato di allievi che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole.
3. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Detti modelli possono essere utilizzati solo dopo che il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli sia stato informato.
Art. 18. Abrogazione
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.
Art. 19. Disposizione transitoria
1. Il
2. Le autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del
Art. 20. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal
[3] Cfr. l’allegato IV.
[4] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
[5] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal
[6] GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI
Categoria I
a) Latte trattato termicamente [1];
b) latte trattato termicamente al cacao, addizionato di succo di frutta [2] o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a) e contenente al massimo il 7 % di zucchero aggiunto [3] e/o di miele;
c) prodotti a base di latte fermentato, anche addizionati di succo di frutta [2] o aromatizzati, contenenti almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a) e contenenti al massimo il 7 % di zucchero aggiunto [3] e/o di miele.
Categoria II
Prodotti a base di latte fermentato, anche aromatizzati, addizionati di frutta [4], contenenti almeno l’80 % in peso di latte di cui alla categoria I, lettera a), e contenenti al massimo il 7 % di zucchero aggiunto [5] e/o di miele.
Categoria III
Formaggi freschi e formaggi fusi, anche aromatizzati, contenenti almeno il 90 % in peso di formaggio.
Categoria IV
Formaggi "Grana padano" e "Parmigiano Reggiano".
Categoria V
Formaggi, anche aromatizzati, contenenti almeno il 90 % in peso di formaggio e non compresi nelle categorie III e IV.
[1] Comprese le bevande a base di latte senza lattosio.
[2] Aggiunta di succo di frutta in conformità delle disposizioni della
[3] Ai fini della presente categoria per zucchero si intendono i prodotti dei codici NC 1701 e 1702. Nel caso di bevande a base di latte o di derivati del latte, a basso livello energetico e senza zucchero aggiunto, gli edulcoranti sono utilizzati in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
[4] Ai fini della presente categoria, i prodotti a base di latte fermentato contengono sempre frutta, polpa di frutta, purea di frutta o succo di frutta. Ai fini della presente categoria, per frutta si intendono i prodotti elencati nel capitolo 8 della nomenclatura combinata, ad esclusione della frutta a guscio e dei prodotti contenenti frutta a guscio. L’aggiunta di succo di frutta, polpa di frutta e purea di frutta è effettuata in conformità delle disposizioni della
[5] Ai fini della presente categoria per zucchero si intendono i prodotti dei codici NC 1701 e 1702. Lo zucchero addizionato alla frutta è compreso nel 7 % massimo di zucchero aggiunto. Nel caso di bevande a base di latte o di derivati del latte, a basso livello energetico e senza zucchero aggiunto, gli edulcoranti sono utilizzati in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
ALLEGATO II
Importo dell’aiuto
a) 18,15 EUR per 100 kg di prodotti della categoria I;
b) 16,34 EUR per 100 kg di prodotti della categoria II;
c) 54,45 EUR per 100 kg di prodotti della categoria III;
d) 163,14 EUR per 100 kg di prodotti della categoria IV;
e) 138,85 EUR per 100 kg di prodotti della categoria V.
ALLEGATO III
Requisiti minimi per il manifesto sul regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole
Formato del manifesto: A3 o più grande
Caratteri: 1 cm o più grandi
Titolo: Regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole
Contenuto: il testo del manifesto riporta almeno la frase seguente, da adattare a seconda del tipo di istituto scolastico:
"Il nostro/La nostra [tipo di istituto scolastico (ad esempio scuola materna/istituto prescolare/scuola] distribuisce prodotti lattiero-caseari sovvenzionati dall’Unione europea nell’ambito del regime europeo di distribuzione di latte nelle scuole."
Si consiglia di dare risalto ai benefici nutrizionali e di fornire consigli nutrizionali destinati a bambini e ragazzi.
Posizione: chiaramente visibile e leggibile all’ingresso principale dell’istituto scolastico.
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Art. 1 | Art. 1 |
Art. 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) | Art. 2 |
Art. 2, paragrafo 2 | — |
Art. 2, paragrafo 3 | — |
Art. 3 | Art. 3, paragrafo 1, prima frase |
— | Art. 3, paragrafo 1, seconda frase |
Art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 | Art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 |
Art. 4, paragrafo 1 | Art. 4, paragrafo 1 |
Art. 4, paragrafo 2 | — |
Art. 4, paragrafo 3, primo comma | Art. 4, paragrafo 2 |
Art. 4, paragrafo 3, secondo comma | — |
Art. 4, paragrafo 4 | Art. 4, paragrafo 3 |
Art. 5 | — |
— | Art. 5 |
Art. 6, paragrafo 1 | — |
— | Art. 6, paragrafo 1 |
Art. 6, paragrafo 2 | Art. 6, paragrafo 2 |
Art. 7 | Art. 7 |
Art. 8 | Art. 8, paragrafo 1 |
— | Art. 8, paragrafo 2 |
Art. 9, paragrafo 1 | Art. 9 |
Art. 9, paragrafo 2 | — |
Art. 10 | Art. 10 |
Art. 11 | Art. 11 |
Art. 12, paragrafo 1, lettera a) | Art. 12, paragrafo 1, lettera a) |
Art. 12, paragrafo 1, lettera b) | Art. 12, paragrafo 1, lettera b) |
Art. 12, paragrafo 1, lettera c) | — |
— | Art. 12, paragrafo 1, lettera c) |
Art. 12, paragrafo 2 | Art. 12, paragrafo 2 |
Art. 12, paragrafo 3 | — |
Art. 13, paragrafi 1 e 2 | Art. 13, paragrafi 1 e 2 |
Art. 13, paragrafo 3 | — |
Art. 14, paragrafo 1, primo comma | Art. 14, paragrafo 1 |
Art. 14, paragrafo 1, secondo comma, prima frase | Art. 14, paragrafo 2 |
Art. 14, paragrafo 1, secondo comma, seconda e terza frase | — |
Art. 14, paragrafi 2 e 3 | — |
Art. 15 | — |
— | Art. 15 |
Art. 16 | — |
— | Art. 16 |
Art. 17 | — |
— | Articoli da 17 a 20 |
Allegato I | — |
— | Allegato I |
Allegato II | — |
— | Allegato II |
— | Allegato III |
— | Allegato IV |