§ 1.1.705 - Regolamento 21 agosto 2006, n. 1257.
Regolamento (CE) n. 1257/2006 della Commissione recante approvazione della modifica del disciplinare relativo ad un’indicazione geografica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:21/08/2006
Numero:1257


Sommario
Art. 1.      Il disciplinare dell’indicazione geografica «Nocciola di Giffoni» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.
Art. 2.      La scheda riepilogativa che riprende gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.1.705 - Regolamento 21 agosto 2006, n. 1257.

Regolamento (CE) n. 1257/2006 della Commissione recante approvazione della modifica del disciplinare relativo ad un’indicazione geografica figurante nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nocciola di Giffoni (IGP)]

(G.U.U.E. 22 agosto 2006, n. L 228).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

     considerando quanto segue:

     (1) In conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 ed a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione ha proceduto all’esame della domanda presentata dall’Italia concernente l’approvazione delle modifiche da apportare al disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni».

     (2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare con riguardo agli elementi comprovanti che i prodotti agricoli sono originari della zona geografica, alle norme specifiche di etichettatura ed ai requisiti da rispettare in virtù di disposizioni nazionali.

     (3) Per quanto riguarda gli elementi comprovanti che i prodotti agricoli sono originari della zona geografica, la modifica è intesa a precisare l’obbligo per i produttori di tenere registri di produzione e dichiarare i quantitativi prodotti, oltre all’obbligo di tenere registri dei noccioleti idonei alla produzione presso i comuni interessati.

     (4) Per quanto riguarda le norme specifiche di etichettatura, il simbolo grafico dell’indicazione geografica in esame è stato modificato ed il disciplinare ora precisa che tale simbolo deve apparire sull’etichettatura dei prodotti agricoli di cui trattasi.

     (5) Per quanto riguarda i requisiti da rispettare in virtù di disposizioni nazionali, sono stati soppressi i riferimenti a testi d’applicazione elaborati dalla regione Campania in merito al metodo di conseguimento ed ai controlli.

     (6) A seguito dell’esame di detta domanda di modifica, la Commissione ha concluso che da un lato la modifica è conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 510/2006 e dall’altro si tratta di una modifica minore. Quest’ultima considerazione è dovuta al fatto che la modifica non concerne le caratteristiche essenziali del prodotto e non altera il suo legame con la zona geografica.

     (7) Per l’indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», è pertanto opportuno approvare la modifica del disciplinare di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, senza seguire la procedura illustrata all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7 di detto regolamento.

     (8) È peraltro necessario procedere alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, ciò implica la pubblicazione di una scheda riepilogativa del disciplinare elaborata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il disciplinare dell’indicazione geografica «Nocciola di Giffoni» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     La scheda riepilogativa che riprende gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     Sono approvate le seguenti modifiche da apportare al disciplinare dell’indicazione geografica «Nocciola di Giffoni» (Italia).

     1) All’articolo 4, sono soppresse le seguenti frasi:

     — «L’utilizzo delle tecniche colturali ed agronomiche deve essere effettuato secondo le modalità indicate dai competenti servizi della regione Campania.»,

     — «Nell’ambito di questo limite la regione Campania, tenuto conto dell’andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, in via indicativa, la produzione media unitaria.»

     2) All’articolo 5,

     — il testo della seguente frase:

     «Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali indica le modalità da adottarsi per l’iscrizione, per l’effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.»

     è sostituito dal seguente:

     «La prova dell’origine, inoltre, è comprovata attraverso la tenuta di registri di produzione e la denuncia tempestiva delle quantità prodotte.»,

     — è soppressa la seguente frase:

     «La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente articolo 4 è accertata dalla regione Campania.»

     3) All’articolo 7,

     il testo dei seguenti paragrafi:

     «A richiesta dei produttori interessati, in etichettatura può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica. Deve inoltre figurare la dizione “prodotto in Italia” per le partite destinate alla esportazione.»

     è sostituito dal seguente:

     «In etichettatura deve essere utilizzato il logo distintivo dell’Indicazione Geografica Protetta, costituito da un ovale con su scritto Nocciola di Giffoni. In basso a destra sono rappresentate stilizzate due nocciole sovrapposte, mentre in basso a sinistra è riportato il simbolo grafico dell’indicazione geografica protetta, come di seguito illustrato.»

 

 

ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«NOCCIOLA DI GIFFONI»

(N. CE: IT/117/1538/29.4.2004)

D.O.P. ( ) I.G.P. (X)

 

     La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono

invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso

la Commissione europea (1).

 

(1) Commissione europea, direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.

 

     1. Servizio competente dello Stato membro:

     Nome: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

     Dipartimento della Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi

     Indirizzo: Via XX Settembre, 20

     I-00187 Roma

     Tel. (39-06) 481 99 68

     Fax (39-06) 4201 31 26

     E-mail: qtc3@politicheagricole.it

 

     2. Associazione richiedente:

     Nome: Associazione produttori nocciola tonda di Giffoni

     Indirizzo: via A. Russomando, 9

     I-84095 Giffoni Valle Piana (SA)

     Tel. (39-089) 86 64 90

     Fax (39-089) 982 81 59

     E-mail: info@tondadigiffoni.it

     Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( )

 

     3. Tipo di prodotto:

     Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

 

     4. Disciplinare:

     (riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)

 

     4.1. Nome:

     «Nocciola di Giffoni»

 

     4.2. Descrizione:

     L’indicazione «Nocciola di Giffoni» designa esclusivamente il frutto del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo «Tonda di Giffoni», prodotto nel territorio definito al punto 4.3.

     All’atto dell’immissione al consumo, la «Nocciola di Giffoni» deve presentare le seguenti caratteristiche:

     — nucula di dimensioni medie, con calibro non inferiore a 18 mm, di forma subsferica,

     — guscio di colore marrone con striature più scure,

     — seme di forma subsferica di calibro non inferiore a 13 mm,

     — polpa di colore bianco, consistente e ben aromatica.

 

      4.3. Zona geografica:

     La zona di produzione comprende parte del territorio della provincia di Salerno e include l’intero territorio dei seguenti comuni: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Piacentino, Fisciano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Montecorvino Rovella nonché parzialmente i seguenti comuni: Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.

 

     4.4. Prova dell’origine:

     I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola di Giffoni» sono inseriti in apposito elenco tenuto dall’organismo di controllo la cui copia viene depositata presso i comuni compresi nel territorio di produzione.

     La prova dell’origine, inoltre, è comprovata attraverso la tenuta di registri di produzione e la denuncia tempestiva delle quantità prodotte.

 

     4.5. Metodo di ottenimento:

     Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione della nocciola di Giffoni devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità.

     I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato con una densità non superiore a 660 piante ad ettaro e forme di allevamento riconducibili al «cespuglio policaule», al «vaso cespugliato» e all’«alberello».

     Sono ammesse anche forme di allevamento ad «ipsilon» ed a «siepe» sempre che condotte nel rispetto delle specifiche caratteristiche di qualità e con un numero di piante ad ettaro non superiore al limite di 1 000.

     La produzione unitaria massima consentita è fissata in 40 quintali ad ettaro in coltura specializzata.

 

     4.6. Legame:

     I requisiti della Nocciola di Giffoni dipendono dalle condizioni ambientali e da fattori naturali ed umani tipici della zona di produzione. In particolare, viene utilizzato un biotipo locale di nocciolo che esalta le proprie caratteristiche in presenza di fattori climatici tipici dell’area delimitata situata in territori vocati della regione Campania. La varietà «Tonda di Giffoni» trova in questa zona il suo ambiente favorevole, poiché i terreni sono di natura e di origine vulcanica e offrono le migliori condizioni di fertilità.

 

     4.7. Struttura di controllo:

     Nome: IS.ME.CERT

     Indirizzo: Via G. Porzio, Centro direzionale Isola G/1 Scala C

     I-80143 Napoli

     Tel. (39-081) 787 97 89

     Fax (39-081) 604 01 76

     E-mail: —

 

     4.8. Etichettatura:

     La commercializzazione della Nocciola di Giffoni deve avvenire in sacchi per il prodotto in guscio oppure in sacchi o scatole per il prodotto sgusciato.

     In tutti i casi sui contenitori dovranno essere indicate le diciture «Nocciola di Giffoni», «Indicazione Geografica

     Protetta» ed il relativo simbolo grafico.

 

     4.9. Condizioni nazionali:

     —