§ 1.1.675 - Regolamento 25 aprile 2006, n. 634.
Regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:25/04/2006
Numero:634


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.1.675 - Regolamento 25 aprile 2006, n. 634.

Regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87

(G.U.U.E. 26 aprile 2006, n. L 112).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) I cavoli figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci, è stato modificato più volte. Per motivi di chiarezza, le norme concernenti i cavoli cappucci e verzotti devono essere separate da quelle relative agli altri prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1591/87 e formare oggetto di un regolamento a sé.

      (2) A tale scopo e per preservare la trasparenza sui mercati internazionali, è opportuno tenere conto della norma CEE/ONU FFV-09 riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale dei cavoli cappucci e verzotti, raccomandata dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

      (3) Gli imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di diverse specie sono sempre più diffusi sul mercato. Occorre pertanto chiarire le disposizioni relative alle indicazioni esterne apposte su questi imballaggi.

      (4) L’applicazione della nuova norma è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

      (5) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata e le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alcune alterazioni, dovute all’evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione della norma nelle fasi di commercializzazione successive alla spedizione.

      (6) È quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1591/87.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. La norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90 figura nell’allegato.

     2. La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

     Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

     a) una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;

     b) lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 1591/87 è così modificato:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci».

     2) All’articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è soppresso.

     3) L’allegato I è soppresso.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI

 

     1. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

     La presente norma si applica ai cavoli cappucci e verzotti delle varietà (cultivar) derivate dal Brassica oleracea L. var. capitata L. (compresi i cavoli rossi e i cavoli a punta) e dal Brassica oleracea L. var. sabauda L. (cavoli di Milano), destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i cavoli destinati alla trasformazione industriale.

 

     2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i cavoli cappucci e verzotti devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i cavoli cappucci e verzotti devono essere:

     — interi; una lieve defogliazione e piccole lacerazioni al torsolo non sono considerate come un difetto,

     — di aspetto fresco,

     — non prefioriti,

     — sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

     — praticamente esenti da parassiti,

     — praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

     — puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

     — privi di umidità esterna anormale,

     — privi di odori e/o sapori estranei.

     Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto dell’inserzione delle prime foglie che debbono rimanere ben attaccate; il taglio deve essere netto.

     Lo stato dei cavoli cappucci e verzotti deve essere tale da consentire:

     — il trasporto e le operazioni connesse,

     — l’arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

     B. Classificazione

     I cavoli cappucci e verzotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

     i) Categoria I

     I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche della varietà. Devono essere compatti secondo la specie.

     I cavoli cappucci e verzotti devono essere adeguatamente mondati. Per i cavoli verdi di Milano e i cavoli primaticci, è ammessa la presenza di un certo numero di foglie di protezione.

     Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l’aspetto generale del prodotto o la sua presentazione nell’imballaggio:

     — piccole lacerazioni nelle foglie esterne,

     — piccole ammaccature e un leggero danneggiamento all’apice,

     — lievi alterazioni causate dal gelo.

     ii) Categoria II

     Questa categoria comprende i cavoli cappucci e verzotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime definite nella sezione A.

     Sono ammessi i seguenti difetti, purché i cavoli cappucci e verzotti conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione:

     — lacerazioni nelle foglie esterne,

     — maggiore defogliazione, purché siano mantenute le caratteristiche essenziali della varietà,

     — ammaccature e/o lesioni non più profonde di due foglie esterne,

     — lievi tracce di danni provocati da attacchi di parassiti o da malattie non più profonde di due foglie esterne,

     — alterazioni causate dal gelo.

 

     3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

     Il calibro è determinato dal peso unitario. Il calibro minimo unitario è pari a 350 grammi.

     In uno stesso imballaggio, il peso della palla più pesante non deve superare il doppio di quello della palla più leggera.

     Quando il peso della palla più pesante è uguale o inferiore a 2 kg, la differenza tra la palla più pesante e la palla più leggera può raggiungere 1 kg.

     Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura.

     Per «prodotto in miniatura» si intende una varietà o una cultivar di cavoli ottenuta con metodi di selezione delle piante e/o tecniche di coltivazione speciali, ad esclusione dei cavoli delle varietà diverse da quelle in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutti gli altri requisiti della norma devono essere soddisfatti.

 

     4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

     Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

     A. Tolleranze di qualità

     i) Categoria I

     Il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

     ii) Categoria II

     Il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non conformi ai requisiti previsti.

     Nessun cavolo può tuttavia presentare un peso inferiore a 300 g.

 

     5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

     A. Omogeneità

     Ogni imballaggio deve contenere soltanto cavoli cappucci e verzotti della stessa origine, varietà e qualità.

     I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono avere forma e colorazione omogenee.

     I prodotti in miniatura devono essere di dimensioni ragionevolmente omogenee.

     Tuttavia, gli imballaggi contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di diverse specie devono comprendere prodotti di qualità omogenea e, per ciascuna specie in questione, dello stesso calibro e della stessa origine.

     La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni del presente punto, i prodotti di cui alla presente norma possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi un peso netto inferiore o pari a 3 chilogrammi, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione.

     B. Condizionamento e imballaggio

     I cavoli cappucci e verzotti devono essere condizionati in modo tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

     I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

     Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

 

     6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

     1. Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni seguenti:

     Α. Identificazione

     Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore.

     Questa indicazione può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un’abbreviazione equivalente,

     — solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

     B. Natura del prodotto

     — «Cavoli rossi», «Cavoli cappucci bianchi», «Cavoli a punta», «Cavoli di Milano» o denominazione equivalente se il contenuto non è visibile dall’esterno,

     — in caso di miscuglio di diverse specie di cavoli cappucci e verzotti:

     — l’indicazione «Miscuglio di cavoli cappucci e verzotti», oppure

     — l’indicazione delle singole specie che compongono il miscuglio e, se il contenuto non è visibile dall’esterno, l’indicazione del numero di pezzi di ciascuna specie.

     C. Origine del prodotto

     — Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale,

     — nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di specie diverse e con origini differenti, l’indicazione di ciascun paese di origine figura accanto al nome della specie di cui trattasi.

     D. Caratteristiche commerciali

     — Categoria,

     — numero di pezzi,

     — se del caso, «mini-cavoli cappucci», «baby-cavoli cappucci» o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura.

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

     2. Non è necessario che le indicazioni di cui al punto 1 figurino sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti ognuno dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.