§ 1.1.650 - Regolamento 26 gennaio 2006, n. 133.
Regolamento (CE) n. 133/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:26/01/2006
Numero:133


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.650 - Regolamento 26 gennaio 2006, n. 133.

Regolamento (CE) n. 133/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

(G.U.U.E. 27 gennaio 2006, n. L 23).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, in particolare l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) Con il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione sono state determinate le modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità.

      (2) Al fine di garantire la buona esecuzione del piano annuale di distribuzione per il 2006, istituito con il regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità, occorre adeguare i termini fissati per il ritiro dei prodotti lattiero-caseari dalle scorte di intervento.

      (3) I prodotti da ritirare dalle scorte di intervento nell’ambito del piano annuale possono essere forniti nello stato in cui si trovano o essere trasformati per fabbricare derrate alimentari, oppure essere destinati al pagamento della fornitura o della fabbricazione di derrate alimentari reperite sul mercato comunitario. Per quest’ultimo tipo di forniture, è opportuno precisare i prodotti disponibili nelle scorte di intervento che possono essere ritirati per pagare la fabbricazione di prodotti cerealicoli. In tal caso occorre precisare di conseguenza le condizioni della gara di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3149/92 per l’organizzazione delle forniture negli Stati membri.

      (4) Dal momento che le spese di trasporto intracomunitario sono assunte dalla Comunità sulla base delle spese reali determinate mediante gara, non è più necessario prevedere per il rimborso la presentazione di documenti giustificativi relativi alla distanza percorsa.

      (5) Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 modificato dal regolamento (CE) n. 1903/2004, il periodo di esecuzione del piano annuale termina il 31 dicembre. È quindi opportuno adattare di conseguenza il termine per la presentazione delle relazioni annuali previsto dall’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

      (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato come segue.

     1) All'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunto il seguente testo:

     «Nel caso del burro assegnato agli Stati membri nell’ambito del piano annuale 2006, se le assegnazioni riguardano quantitativi superiori a 500 tonnellate, il 70 % del quantitativo di burro deve essere ritirato dalle scorte di intervento prima del 1° marzo 2006.»

     2) L'articolo 4 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, lettera b), dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

     «Parimenti, qualora non vi sia disponibilità di cereali nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di riso dalle scorte di intervento per pagare la fornitura di cereali e di prodotti a base di cereali mobilitati sul mercato.»

     b) al paragrafo 2, lettera a), quarto comma, è aggiunto il seguente testo:

     «Parimenti, qualora la fornitura riguardi cereali o prodotti a base di cereali in cambio di riso ritirato dalle scorte di intervento, nel bando di gara è specificato che il prodotto da ritirare è riso detenuto da un organismo di intervento.»

     3) All'articolo 7, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

     «A tal fine la domanda di rimborso reca tutti i documenti giustificativi necessari, relativi in particolare al trasporto effettuato.»

     4) All'articolo 10, primo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

     «Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 30 giugno, una relazione sull'esecuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.