§ 1.1.555 – Regolamento 7 aprile 2005, n. 537.
Regolamento (CE) n. 537/2005 della Commissione recante rettifica delle versioni italiana e olandese del regolamento (CE) n. 1903/2004 che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:07/04/2005
Numero:537


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.555 – Regolamento 7 aprile 2005, n. 537.

Regolamento (CE) n. 537/2005 della Commissione recante rettifica delle versioni italiana e olandese del regolamento (CE) n. 1903/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità di esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte dintervento a favore degli indigenti nella Comunità.

(G.U.U.E. 8 aprile 2005, n. L 89).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, in particolare l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1903/2004.

     (2) Da una verifica è risultato che le versioni italiana e olandese non corrispondono al testo sottoposto al parere dei comitati di gestione interessati per quanto riguarda le fasi del processo di esecuzione durante le quali sono effettuati i controlli. Occorre pertanto rettificare tali versioni linguistiche.

     (3) È opportuno che la suddetta rettifica si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1903/2004,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 1, punto 4, la seconda frase dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione è sostituita dal seguente testo: «Questa percentuale di controlli si applica ad ogni fase del processo di esecuzione, esclusa la fase della distribuzione agli indigenti, tenendo conto dei criteri di rischio.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal piano annuale 2005.