§ 1.1.542 – Regolamento 7 marzo 2005, n. 383.
Regolamento (CE) n. 383/2005 della Commissione che determina i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo.
(G.U.U.E. 8 marzo 2005, n. L 61).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili sulla base dei criteri elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati in base ai suddetti criteri.
(2) Ad alcune misure dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applicano specifici fatti generatori dei tassi di cambio: occorre pertanto che tali fatti generatori siano determinati in un apposito regolamento.
(3) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevede la possibilità di concedere un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura in una superficie determinata. L'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, fissa l'importo massimo del premio per ettaro. Per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio relativo all'importo di tale premio intervenga all'inizio della campagna vitivinicola.
(4) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 istituisce un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. Per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il tasso di cambio applicabile alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento sia l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea (BCE) prima del 1° luglio che precede l'esercizio finanziario in relazione al quale sono fissate le dotazioni.
(5) Gli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 definiscono i prezzi di acquisto da pagare ai produttori e l'aiuto di cui possono beneficiare i distillatori rispettivamente per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e per la distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione. Considerati gli obiettivi economici delle operazioni e la procedura da seguire, è opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio relativo a tali importi intervenga il primo giorno della campagna considerata.
(6) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede un prezzo minimo da pagare ai produttori e un aiuto alla distillazione di cui possono beneficiare i distillatori finalizzato a sostenere il settore dell'alcol per usi commestibili. L'articolo 30 del medesimo regolamento prevede la possibilità che venga adottato un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a una notevole eccedenza o a problemi di qualità. Per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile in tali circostanze intervenga con cadenza mensile.
(7) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato prevede la concessione di un aiuto agli elaboratori di vini alcolizzati. Dal momento che l'importo di tale aiuto è collegato alle misure di distillazione in questione, è opportuno fare riferimento allo stesso principio nella determinazione del fatto generatore.
(8) Gli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999 istituiscono aiuti per impieghi determinati. Affinché il fatto generatore sia il più vicino possibile all'obiettivo economico e per motivi pratici di ordine amministrativo, è opportuno che il fatto generatore intervenga rispettivamente, per l'aiuto di cui all'articolo 34 di tale regolamento, il primo giorno del mese in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento e, per l'aiuto di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, il primo giorno di ciascun mese in cui sono effettuate le operazioni di trasformazione.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Potenziale produttivo.
1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al premio per l'abbandono definitivo previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 interviene il primo giorno della campagna vitivinicola in cui è stata inoltrata la domanda di premio.
2. Il tasso di cambio applicabile alla dotazione finanziaria per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, prevista all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del 1° luglio che precede l'esercizio finanziario in relazione al quale sono fissate le dotazioni.
Art. 2. Meccanismi di mercato.
1. Per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo di acquisto e all'aiuto da versare ai distillatori, indicati rispettivamente all'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 27, paragrafo 11, del medesimo regolamento, interviene il primo giorno della campagna vitivinicola per la quale è corrisposto il prezzo di acquisto.
2. Per la distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo di acquisto e all'aiuto da versare ai distillatori, indicati rispettivamente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 28, paragrafo 5, del medesimo regolamento, interviene il primo giorno della campagna vitivinicola per la quale è corrisposto il prezzo di acquisto.
3. Per la distillazione dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola per l'approvvigionamento del mercato dell'alcol per usi commestibili, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto primario e al prezzo minimo, indicati rispettivamente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 29, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interviene il primo giorno del mese in cui è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto.
4. Per la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo minimo interviene il primo giorno del mese in cui è effettuata la prima consegna del vino oggetto di un determinato contratto.
5. Per l'aiuto da versare agli elaboratori di vini alcolizzati, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, il fatto generatore del tasso di cambio coincide con quello relativo alla corrispondente misura di distillazione.
6. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto da versare per l'uso di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati a scopi di arricchimento, a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, interviene il primo giorno del mese in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento.
7. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto da versare per l'uso di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, interviene il primo giorno di ciascun mese in cui vengono effettuate operazioni di arricchimento.
Art. 3. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.