Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 20/12/2004 |
Numero: | 2190 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.506 – Regolamento 20 dicembre 2004, n. 2190.
Regolamento (CE) n. 2190/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario.
(G.U.U.E. 21 dicembre 2004, n. L 373).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 11 del
(2) È opportuno inoltre permettere espressamente alle organizzazioni di produttori che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, di presentare nello stesso tempo i loro programmi operativi. Questi programmi devono essere approvati solo se l’organizzazione di produttori in questione è stata riconosciuta dall’autorità nazionale entro la data limite prevista all’articolo 13, paragrafo 2 del
(3) Gli articoli 13 e 14 del
(4) Invece di ricorrere a deroghe sistematiche, e per non arrecare pregiudizio agli operatori e consentire alle autorità nazionali di proseguire l’esame di tali domande, è opportuno consentire agli Stati membri di rinviare, per motivi debitamente giustificati, la data limite del 15 dicembre al 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Gli Stati membri possono adottare delle disposizioni per consentire l’ammissibilità delle spese a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della domanda.
(5) Il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All’articolo 11 è aggiunto il seguente comma:
«Le associazioni di produttori che chiedono il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, possono presentare nello stesso tempo i programmi operativi di cui al primo comma, per approvazione. L’approvazione di questi programmi è condizionata all’ottenimento del riconoscimento entro la data limite di cui all’articolo 13, paragrafo 2.»
2) All’articolo 13, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sui programmi operativi e i fondi entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda.»
3) All’articolo 14, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sulle richieste di modifica di un programma operativo entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda.»
4) All’articolo 16, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Qualora si applichi l’articolo 13, paragrafo 2, o l’articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al primo e al secondo comma, l’esecuzione di un programma operativo approvato conformemente a queste disposizioni inizia al più tardi il 31 gennaio successivo alla sua approvazione.»
5) All’articolo 17, il testo del terzo comma è sostituito dai commi seguenti:
«Qualora si applichi l’articolo 13, paragrafo 2, o l’articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al secondo comma, gli Stati membri notificano l’importo approvato dell’aiuto entro il 20 gennaio.»
«Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo complessivo dell’aiuto approvato per l’insieme dei programmi operativi.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.