Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 15/12/2003 |
Numero: | 2187 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.424 – Regolamento 15 dicembre 2003, n. 2187.
Regolamento (CE) n. 2187/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione per quanto riguarda il luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale nel caso dei trasporti su strada.
(G.U.U.E. 16 dicembre 2003, n. L 327).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del
(2) Qualora siano stati portati nel paese di destinazione finale mediante trasporto su strada, gli animali possono essere scaricati prima della fine del viaggio allo scopo di soddisfare le disposizioni in materia di tempi di viaggio e periodi di riposo contenute nella
(3) È inoltre opportuno dare all'esportatore la possibilità di applicare questa disposizione a decorrere dall'entrata in vigore del
(4) Va pertanto modificato di conseguenza il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 1 del
«Ai fini del presente regolamento, quando il trasporto viene effettuato su strada, con l'espressione “primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale” si intende il luogo in cui il primo animale è definitivamente scaricato dall'autoveicolo, escludendo pertanto un luogo in cui il viaggio viene interrotto per lasciar riposare, nutrire o abbeverare gli animali.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1o luglio 2004, ma è applicabile, dalla data di entrata in vigore, alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1o ottobre 2003, su richiesta dell'esportatore.