§ 1.1.424 – Regolamento 15 dicembre 2003, n. 2187.
Regolamento (CE) n. 2187/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione per quanto riguarda il luogo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:15/12/2003
Numero:2187


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.424 – Regolamento 15 dicembre 2003, n. 2187.

Regolamento (CE) n. 2187/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione per quanto riguarda il luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale nel caso dei trasporti su strada.

(G.U.U.E. 16 dicembre 2003, n. L 327).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, gli animali sono sottoposti a controllo veterinario nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

     (2) Qualora siano stati portati nel paese di destinazione finale mediante trasporto su strada, gli animali possono essere scaricati prima della fine del viaggio allo scopo di soddisfare le disposizioni in materia di tempi di viaggio e periodi di riposo contenute nella direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. Il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe tuttavia essere effettuato nel luogo in cui gli animali sono definitivamente scaricati dall'autoveicolo, escludendo un luogo in cui il viaggio viene interrotto per lasciar riposare, nutrire o abbeverare gli animali.

     (3) È inoltre opportuno dare all'esportatore la possibilità di applicare questa disposizione a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 639/2003.

     (4) Va pertanto modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 639/2003.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 639/2003 è aggiunto il seguente comma:

     «Ai fini del presente regolamento, quando il trasporto viene effettuato su strada, con l'espressione “primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale” si intende il luogo in cui il primo animale è definitivamente scaricato dall'autoveicolo, escludendo pertanto un luogo in cui il viaggio viene interrotto per lasciar riposare, nutrire o abbeverare gli animali.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1o luglio 2004, ma è applicabile, dalla data di entrata in vigore, alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1o ottobre 2003, su richiesta dell'esportatore.