Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.6 reciproca assistenza |
Data: | 04/03/2004 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 14.6.8 – Direttiva 4 marzo 2004, n. 79.
Direttiva n. 2004/79/CE della Commissione che adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
(G.U.U.E. 1 maggio 2004, n. L 168).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.
(2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione qualora l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
La
Art. 2.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 3.
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Art. 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
FISCALITÀ
Nell'allegato IV, il testo della colonna di sinistra sotto «Stati membri» è sostituito dal seguente:
«Belgique/België
Česká Republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Finland/Suomi
Sverige
United Kingdom»