§ 14.6.7 - Direttiva 9 dicembre 2002, n. 94.
Direttiva n. 2002/94/CE della Commissione recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.6 reciproca assistenza
Data:09/12/2002
Numero:94


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.     
Art. 23.     
Art. 24.     
Art. 25.     
Art. 26.     
Art. 27.     
Art. 28.     
Art. 29.     
Art. 30.     
Art. 31.     
Art. 32.     
Art. 33.     
Art. 34.     


§ 14.6.7 - Direttiva 9 dicembre 2002, n. 94. [1]

Direttiva n. 2002/94/CE della Commissione recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

(G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da alcuni contributi, dazi, imposte ed altre misure, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE, in particolare l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

     (1) Il sistema di assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, istituito dalla direttiva 73/308/CEE, è stato modificato per quanto riguarda le informazioni da trasmettere all'autorità richiedente, la notificazione al destinatario di atti o di decisioni che lo riguardano, l'adozione di provvedimenti cautelari e il recupero di crediti da parte dell'autorità adita per conto dell'autorità richiedente.

     (2) Di conseguenza, la direttiva 77/794/CEE della Commissione, del 4 novembre 1977, che stabilisce le modalità pratiche necessarie per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 76/308/CEE relativa alla mutua assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento FEAOG, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, modificata da ultimo dalla direttiva 86/489/CEE, deve essere modificata in relazione a ciascuno degli aspetti summenzionati.

     (3) Inoltre, occorrono norme relative ai mezzi da utilizzare per la trasmissione delle informazioni tra le autorità.

     (4) Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 77/794/CEE.

     (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato del recupero,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     La presente direttiva stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 14, dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 25 della direttiva 76/308/CEE.

     Essa definisce inoltre le modalità di applicazione relative alla conversione, al trasferimento degli importi recuperati, alla determinazione dell'importo minimo per i crediti che possono dare luogo a una richiesta di assistenza, nonché ai mezzi consentiti per la trasmissione delle informazioni tra le autorità.

 

          Art. 2.

     Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

     1) trasmissione «per via elettronica», la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione digitale) di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

     2) rete «CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare le trasmissione per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.

 

CAPO II

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

 

          Art. 3.

     La richiesta di informazioni di cui all'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE deve essere presentata per iscritto secondo il modello contenuto nell'allegato I della presente direttiva. Se non è inviata per via elettronica, la domanda reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente e deve essere firmata da un funzionario debitamente autorizzato a presentare tali richieste.

     L'autorità richiedente menziona nella richiesta d'informazioni ogni altra autorità cui è stata eventualmente inoltrata un'analoga richiesta.

 

          Art. 4.

     La richiesta di informazioni può riguardare:

     1) il debitore;

     2) un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente (in prosieguo: «lo Stato membro dell'autorità richiedente»);

     3) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui ai punti 1 o 2.

 

          Art. 5.

     1. L'autorità adita accusa per iscritto ricezione della richiesta di informazioni entro il più breve termine e, in ogni caso, entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.

     2. Subito dopo aver ricevuto la richiesta, l'autorità adita invita, se del caso, quella richiedente a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

 

          Art. 6.

     1. L'autorità adita trasmette all'autorità richiedente ogni elemento delle informazioni richieste, allo stato in cui li riceve e secondo la data della loro ricezione.

     2. Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicandone le ragioni.

     In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l'autorità adita informa l'autorità richiedente sull'esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.

     Tenuto conto delle informazioni comunicate, l'autorità richiedente può domandare all'autorità adita di proseguire le ricerche. Detta domanda deve essere presentata per iscritto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall'autorità adita. Quest'ultima dà seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.

 

          Art. 7.

     Quando decide di non dare seguito favorevole alla domanda di informazioni, l'autorità adita comunica per iscritto all'autorità richiedente i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE sulle quali si fonda. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

 

          Art. 8.

     L'autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni trasmessa all'autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto all'autorità adita.

 

CAPO III

DOMANDE DI NOTIFICAZIONE

 

          Art. 9.

     La domanda di notificazione di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE è redatta per iscritto in duplice copia conforme al modello che figura all'allegato II della presente direttiva. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda.

     L'atto o la decisione di cui è richiesta la notificazione viene allegato alla domanda in duplice copia.

 

          Art. 10.

     La domanda di notificazione può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro dell'autorità richiedente, deve aver conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

     Se non è indicato nell'atto o nella decisione di cui si chiede la notificazione, la domanda di notificazione menziona le norme in vigore nello Stato membro dell'autorità richiedente incaricata del procedimento relativo alla contestazione del credito o al suo recupero.

 

          Art. 11.

     1. L'autorità richiedente accusa ricezione per iscritto della domanda di notificazione quanto prima e, in ogni caso, entro sette giorni dal ricevimento.

     Non appena ricevuta la domanda di notificazione, l'autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notificazione stessa, secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede.

     Nel rispetto del termine per la notificazione indicato nella domanda, l'autorità adita può invitare l'autorità richiedente a completare detta domanda con informazioni supplementari.

     L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha accesso.

     In nessun caso, l'autorità adita rimette in discussione la validità dell'atto o della decisione oggetto della domanda di notificazione.

     2. L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente in merito alla data dell'avvenuta notificazione non appena quest'ultima è stata eseguita. Tale comunicazione si effettua rinviando all'autorità richiedente uno degli esemplari della sua domanda con l'attestato che figura a tergo, debitamente completato.

 

CAPO IV

DOMANDE DI RECUPERO O DI ADOZIONE

DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

 

          Art. 12.

     1. Le domande di recupero di un credito o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente dagli articoli 6 e 13 della direttiva 76/308/CEE sono redatte per iscritto su un formulario conforme al modello di cui all'allegato III della presente direttiva.

     Tali domande, che contengono la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dalla direttiva 76/308/CEE per l'avvio del procedimento di assistenza reciproca, recano il timbro ufficiale dell'autorità richiedente e sono firmate da un funzionario debitamente autorizzato a formulare le domande medesime.

     2. Il titolo esecutivo si allega alla domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Un unico titolo esecutivo può essere rilasciato per più crediti allorché riguardi una sola persona.

     Ai fini degli articoli da 13 a 20, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.

 

          Art. 13.

     Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari possono riguardare una persona indicata all'articolo 4.

 

          Art. 14.

     1. Se la valuta dello Stato membro dell'autorità adita è diversa da quella dello Stato membro dell'autorità richiedente, l'autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare in entrambe le valute.

     2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini del paragrafo 1 è l'ultima quotazione di vendita registrata sul o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro dell'autorità richiedente nel giorno in cui la domanda è stata firmata.

 

          Art. 15.

     1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari, l'autorità adita procede per iscritto a quanto segue:

     a) accusa ricezione della domanda;

     b) invita l'autorità richiedente a completare la domanda se quest'ultima non fornisce le informazioni o altri dati menzionati all'articolo 7 della direttiva 76/308/CEE.

     L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni cui ha accesso.

     2. Se non intraprende gli atti richiesti entro il termine di tre mesi previsto dall'articolo 8 della direttiva 76/308/CEE, l'autorità adita informa quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla scadenza del termine, per iscritto, l'autorità richiedente circa i motivi dell'inosservanza di tale termine.

 

          Art. 16.

     Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicando le ragioni.

     Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l'autorità adita informa l'autorità richiedente dello stato del procedimento da essa avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.

     L'autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall'autorità adita, può chiedere a quest'ultima di riaprire il procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale domanda può essere presentata per iscritto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione dell'esito del procedimento. Essa viene trattata dall'autorità adita secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.

 

          Art. 17.

     1. Le contestazioni del credito o del relativo titolo esecutivo introdotte nello Stato membro dell'autorità richiedente sono notificate da detta autorità all'autorità adita non appena quest'ultima ne è stata informata.

     2. L'autorità adita notifica all'autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notificazione di cui al paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro dell'autorità adita non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o il recupero di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 76/308/CEE.

     3. Ogni azione intrapresa nello Stato membro dell'autorità adita per la restituzione delle somme recuperate o per un indennizzo, per quanto riguarda il recupero dei crediti contestati sulla base dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 76/308/CEE, è notificata all'autorità richiedente dall'autorità adita non appena quest'ultima ne è informata.

     Per quanto possibile, l'autorità adita associa l'autorità richiedente nelle procedure per il calcolo dell'importo da restituire o dell'indennizzo dovuto. Su domanda motivata dell'autorità adita, l'autorità richiedente trasferisce le somme restituite e l'indennizzo corrisposto entro due mesi dal ricevimento di tale domanda.

 

          Art. 18.

     1. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto l'autorità adita affinché quest'ultima possa interrompere l'azione intrapresa.

     2. Se l'importo del credito della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto l'autorità adita e, se necessario, emette un nuovo titolo esecutivo.

     3. Se la modificazione comporta una riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita prosegue l'azione intrapresa ai fini del recupero o dell'adozione di provvedimenti cautelari, nei limiti dell'importo residuo.

     Se, nel momento in cui l'autorità adita è informata della diminuzione dell'importo del credito, è già stato recuperato un importo superiore alla somma residua, l'autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso, sempre che il trasferimento di cui all'articolo 19 non sia stato ancora avviato.

     4. Se la modificazione comporta un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente trasmette quanto prima all'autorità adita una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

     Tale domanda complementare è, nella misura del possibile, trattata dall'autorità adita insieme alla domanda iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile congiungere la domanda complementare alla domanda iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 25, paragrafo 2.

     5. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro dell'autorità adita, l'autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.

 

          Art. 19.

     Le somme recuperate dall'autorità adita, ivi compresi gli eventuali interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE, sono trasferite all'autorità richiedente nella moneta dello Stato membro dell'autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno di esecuzione del recupero.

     Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia indicata all'articolo 25, paragrafo 2, della presente direttiva.

 

          Art. 20.

     A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall'autorità adita per gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dell'autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.

 

CAPO V

TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI

 

          Art. 21.

     1. Tutte le informazioni comunicate per iscritto conformemente alla presente direttiva sono trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica, fatta eccezione per quanto segue:

     a) la domanda di notificazione di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE, nonché l'atto o la decisione di cui è richiesta la notificazione;

     b) le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente agli articoli 6 e 13 della direttiva 76/308/CEE, nonché il relativo titolo esecutivo.

     2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare di rinunciare alla comunicazione su supporto cartaceo della domanda e degli atti indicati al paragrafo 1.

 

          Art. 22.

     Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale responsabile delle comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. Tale ufficio è collegato alla rete CCN/CSI.

     Se in uno Stato membro esistono più autorità incaricate di tali comunicazioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva, l'ufficio centrale è responsabile della trasmissione di tutte le comunicazioni per via elettronica tra queste autorità e gli uffici centrali degli altri Stati membri.

 

          Art. 23.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri che inseriscono le informazioni in banche dati elettroniche e comunicano per via elettronica, devono adottare tutte le misure necessarie affinché tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione della presente direttiva siano trattate quali riservate.

     Dette informazioni devono essere coperte dal segreto professionale e godere della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che le riceve.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere accessibili soltanto alle persone e alla autorità di cui all'articolo 16 della direttiva 76/308/CEE.

     Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare imposte, dazi, tasse e altre misure di cui all'articolo 2 della direttiva 76/308/ CEE.

     Il personale debitamente accreditato dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea può avere accesso a dette informazioni soltanto se ciò sia necessario per la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

     3. Quando comunicano per via elettronica, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che le comunicazioni siano debitamente autorizzate.

 

          Art. 24.

     Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita a quella richiedente sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita o in un'altra lingua ufficiale concordata tra l'autorità richiedente e l'autorità adita.

 

CAPO VI

AMMISSIBILITÀ E RIFIUTO DELLE DOMANDE DI ASSISTENZA

 

          Art. 25.

     1. L'autorità richiedente può formulare una domanda d'assistenza per un solo o per diversi crediti allorché il recupero debba avvenire a carico di una sola persona.

     2. Una domanda di assistenza può essere presentata solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE è di almeno 1 500 EUR.

 

          Art. 26.

     Quando l'autorità adita decide, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 76/308/CEE, di respingere una richiesta di assistenza, essa comunica per iscritto all'autorità richiedente le ragioni del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

 

CAPO VII

INTESE DI RIMBORSO

 

          Art. 27.

     Ciascuno Stato membro nomina almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare intese di rimborso a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 76/308/CEE.

 

          Art. 28.

     1. Se l'autorità adita decide di chiedere un'intesa di rimborso, comunica per iscritto all'autorità richiedente le ragioni che l'inducono a ritenere che il recupero del credito presenti difficoltà particolari, comporti costi ingenti o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata.

     L'autorità adita fornisce una stima dettagliata dei costi per i quali chiede il rimborso all'autorità richiedente.

     2. L'autorità richiedente accusa ricezione della domanda di intese di rimborso, per iscritto, quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della domanda.

     Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta domanda, l'autorità richiedente comunica all'autorità adita se, e in quale misura, accetta l'intesa di rimborso proposta.

     3. Se l'autorità richiedente e l'autorità adita non concordano un'intesa di rimborso, l'autorità adita prosegue l'azione di recupero secondo la normale procedura.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 29.

     Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro informa la Commissione, se possibile per via elettronica, sull'applicazione delle procedure di cui alla direttiva 76/308/CEE e sui risultati ottenuti negli anni civili precedenti, secondo il modello di cui all'allegato IV della presente direttiva.

 

          Art. 30.

     Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 31.

     La Commissione comunica agli altri Stati membri i provvedimenti adottati da ciascuno Stato membro per l'applicazione della presente direttiva.

     Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva, nonché dei funzionari autorizzati ad accettare intese a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 76/308/CEE.

 

          Art. 32.

     La direttiva 77/794/CEE è abrogata.

     I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva.

 

          Art. 33.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 34.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

Modello per la richiesta d’informazioni

di cui all’articolo 4 della direttiva 76/308/CEE

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II

Modello per la domanda di notificazione

di cui all’articolo 5 della direttiva 76/308/CEE

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO III

Modello per la domanda di recupero o di misure cautelari

di cui agli articoli 6 e 13 della direttiva 76/308/CEE

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IV [2]

Modello per la comunicazione degli Stati membri alla Commissione

di cui all’art. 25 della direttiva 76/308/CEE

 

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1179/2008.

[2] Allegato modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/79/CE.