§ 14.5.951 - Regolamento 24 maggio 2007, n. 566.
Regolamento (CE) n. 566/2007 della Commissione che esclude la Repubblica del Cile dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:24/05/2007
Numero:566


Sommario
Art. 1.      La Repubblica del Cile viene esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 14.5.951 - Regolamento 24 maggio 2007, n. 566.

Regolamento (CE) n. 566/2007 della Commissione che esclude la Repubblica del Cile dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

(G.U.U.E. 25 maggio 2007, n. L 133)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, in particolare l’articolo 26, considerando quanto segue:

(1) La Repubblica del Cile è compresa nell'elenco dei paesi beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

(2) L'inclusione di tutte le preferenze tariffarie concesse al Cile nell'ambito del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate nell'Accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall'altro, è stata completata con il consolidamento messo in atto dalla decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione UE-Cile, del 16 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I dell'accordo.

(3) L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 980/2005 prevede l'esclusione di un paese dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I qualora tale paese benefici di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che comprende almeno tutte le preferenze concesse nell'ambito di tale sistema a tale paese.

(4) L'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     La Repubblica del Cile viene esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.