§ 14.5.930 - Regolamento 5 luglio 2006, n. 1024.
Regolamento (CE) n. 1024/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 573/2003 che stabilisce le modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:05/07/2006
Numero:1024


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.930 - Regolamento 5 luglio 2006, n. 1024.

Regolamento (CE) n. 1024/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 573/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000

(G.U.U.E. 6 luglio 2006, n. L 184).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione n. 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente alla decisione n. 2003/18/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione dei contingenti tariffari per l’importazione a dazio zero di frumento, frumento segalato e granturco originari della Romania.

     (2) Alla luce dell’esperienza acquisita nel corso dell’applicazione del regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, è opportuno chiarire e semplificare alcune disposizioni in esso contenute.

     (3) Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per periodo e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.

     (4) Il regolamento (CE) n. 573/2003 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 573/2003 è modificato come segue.

     1) È inserito il seguente articolo 1 bis:

     «Articolo 1 bis.

     Un operatore può presentare una sola domanda di titolo d’importazione per periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.»

     2) L’articolo 2 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

     Il richiedente presenta la domanda di titolo all’autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell’IVA.

     Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l’importazione del prodotto di cui trattasi nella campagna considerata.»;

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall’inizio della campagna e del quantitativo richiesto ai sensi del paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, un coefficiente unico di assegnazione da applicare ai quantitativi richiesti.»;

     c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Previa eventuale applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

     Il giorno del rilascio dei titoli d’importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell’allegato, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione lo stesso giorno.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.