§ 14.5.925 - Regolamento 30 giugno 2006, n. 991.
Regolamento (CE) n. 991/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1870/2005 recante apertura e modalità di gestione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:30/06/2006
Numero:991


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.925 - Regolamento 30 giugno 2006, n. 991.

Regolamento (CE) n. 991/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1870/2005 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio importato da paesi terzi

(G.U.U.E. 1 luglio 2006, n. L 179).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 34, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con la decisione 2006/398/CE del Consiglio prevede per la Cina un aumento di 20 500 tonnellate del contingente tariffario di aglio del codice NC 0703 20 00.

      (2) È necessario che tale aumento figuri nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione.

      (3) L’esperienza ha mostrato che, a fini di chiarezza, occorre migliorare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1870/2005 riguardanti il quantitativo di riferimento, le definizioni di importatori, le domande di titoli di importazione e le informazioni fornite dalla Commissione.

      (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1870/2005.

      (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1870/2005 è modificato come segue:

     1) all’articolo 2, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a) o b), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione concluse durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento.»;

     2) l’articolo 3 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per “importatori tradizionali” si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, che uno Stato membro ritenga:

     a) abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse;

     b) abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse;

     c) abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.»;

     b) al paragrafo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

     «i) in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;»

     3) all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli “A” presentate da un nuovo importatore in un trimestre non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell’allegato I per quel trimestre e quella origine. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.»;

     4) all’articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «I nuovi importatori che nel corso della precedente campagna di importazione conclusa hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 565/2002 forniscono la prova che almeno il 90 % del quantitativo loro assegnato è stato effettivamente immesso in libera pratica.»

     5) l’articolo 17 è modificato come segue:

     a) il secondo comma è soppresso;

     b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «La Commissione comunica regolarmente agli Stati membri, al momento opportuno e secondo modalità appropriate, i quantitativi di contingenti utilizzati e le informazioni pervenute ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 16, paragrafo 2.»;

     6) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

«ALLEGATO I

 

     Per la campagna di importazione 2006/2007

 

Origine

Numero d’ordine

Contingenti (in tonnellate)

 

 

 

Primo trimestre (giugno/agosto)

Secondo trimestre (settembre/novembre)

Terzo trimestre (dicembre/febbraio)

Quarto trimestre (marzo/maggio)

Totale

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Importatori tradizionali

09.4104

9 590

3 813

 

Nuovi importatori

09.4099

4 110

1 634

 

Totale

 

 

 

13 700

5 447

 

Cina

 

 

 

 

 

33 700

Importatori tradizionali

09.4105

2 520

2 520

9 275

9 275

 

Nuovi importatori

09.4100

1 080

1 080

3 975

3 975

 

Totale

 

3 600

3 600

13 250

13 250

 

Altri paesi

 

 

 

 

 

6 023

Importatori tradizionali

09.4106

941

1 960

929

386

 

Nuovi importatori

09.4102

403

840

398

166

 

Totale

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Totale

4 944

6 400

28 277

19 249

58 870

 

     Per le campagne di importazione successive

 

Origine

Numero d’ordine

Contingenti (in tonnellate)

 

 

 

 

Primo trimestre (giugno/agosto)

Secondo trimestre (settembre/novembre)

Terzo trimestre (dicembre/febbraio)

Quarto trimestre (marzo/maggio)

Totale

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Importatori tradizionali

09.4104

9 590

3 813

 

Nuovi importatori

09.4099

4 110

1 634

 

Totale

 

 

 

13 700

5 447

 

Cina

 

 

 

 

 

33 700

Importatori tradizionali

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

 

Nuovi importatori

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

 

Totale

 

8 725

8 725

8 125

8 125

 

Altri paesi

 

 

 

 

 

6 023

Importatori tradizionali

09.4106

941

1 960

929

386

 

Nuovi importatori

09.4102

403

840

398

166

 

Totale

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Totale

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870»