Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 30/06/2004 |
Numero: | 1220 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.602 – Regolamento 30 giugno 2004, n. 1220.
Regolamento (CE) n. 1220/2004 della Commissione che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso.
(G.U.U.E. 1 luglio 2004, n. L 232).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
(2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
(3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
(6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 24 giugno 2004 dal
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2004.
ALLEGATI [1]
(Omissis)
[1] Allegati sostituiti dall’art. 1 del