Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 10/02/2004 |
Numero: | 229 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.524 – Regolamento 10 febbraio 2004, n. 229.
Regolamento (CE) n. 229/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 565/2002 per quanto riguarda le date per la presentazione di domande di titoli relativi all'importazione di aglio per il primo trimestre della campagna 2004/2005.
(G.U.U.E. 11 febbraio 2004, n. L 39).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Gli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito definiti «i nuovi Stati membri»), devono beneficiare delle disposizioni del
(2) Per garantire il corretto utilizzo dei contingenti e consentire agli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri di richiedere titoli per quantità sufficienti durante il primo trimestre della campagna di importazione 2004/2005, devono essere stabilite disposizioni riguardo alle date di presentazione delle domande.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.