Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 03/02/2003 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.5.232 - Regolamento 3 febbraio 2003, n. 209.
Regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano.
(G.U.U.E. 4 febbraio 2003, n. L 28).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) In attesa del completamento della procedura necessaria per la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, un accordo interinale è stato concluso tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, approvato dalla
(2) L'accordo interinale prevede, nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari, concessioni tariffarie con un dazio doganale a tasso ridotto o nullo per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari del Libano.
(3) Per l'attuazione dei contingenti tariffari previsti dall'accordo interinale è necessario includere il Libano nel
(4) Il
(5) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per l'anno 2003, l'accordo interinale stabilisce che i volumi dei contingenti tariffari, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, vanno ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) Nell'articolo 1, è opportuno inserire «Libano» tra la «Siria» e «Israele».
2) È inserito un nuovo allegato VIa, recante il testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Per l'anno 2003, i volumi dei contingenti tariffari comunitari, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, sono ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2003.
ALLEGATO [1]
«ALLEGATO VIa
LIBANO
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Contingenti tariffari
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (peso netto in tonnellate) |
Dazio contingentale |
09.1171 |
ex 0701 90 50 |
|
Patate di primizia, fresche o refrigerate |
dall'1.1 al 31.5 |
10 000 (1) |
Esenzione |
09.1172 |
ex 0701 90 50 |
|
Patate di primizia e cosiddette “patate primaticce”, fresche o refrigerate |
dall'1.6 al 31.7 |
20 000 (2) |
Esenzione |
|
ex 0701 90 90 |
10 |
|
|
|
|
09.1173 |
ex 0701 90 90 |
10 |
Cosiddette “patate primaticce”, fresche o refrigerate |
dall'1.10 al 31.12 |
20 000 (2) |
Esenzione |
09.1174 |
0702 00 00 |
|
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall'1.1 al 31.12 |
5 000 (1) |
Esenzione (3) |
09.1175 |
0703 20 00 |
|
Agli, freschi o refrigerati (4) |
dall'1.1 al 31.12 |
5 000 |
Esenzione (3) |
09.1176 |
0703 20 00 |
|
Agli, freschi o refrigerati (4) |
dall'1.1 al 31.12 |
3 000 |
40 % del dazio doganale della NPF (3) |
09.1177 |
0709 90 31 |
|
Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5) |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
09.1178 |
0711 20 10 |
|
Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5) |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
09.1179 |
ex 0806 10 10 |
91, 99 |
Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (Vitis viniferal cv.) |
dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7 |
6 000 |
Esenzione (3) |
09.1180 |
ex 0806 10 10 |
91, 99 |
Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (Vitis viniferal cv.) |
dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7 |
4 000 |
40 % del dazio doganale della NPF (3) |
09.1181 |
0808 10 |
|
Mele, fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
10 000 |
Esenzione (3) |
09.1182 |
0809 10 00 |
|
Albicocche, fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
5 000 |
Esenzione (3) |
09.1183 |
0809 20 |
|
Ciliege, fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
5 000 |
Esenzione (3) |
09.1184 |
0809 30 |
|
Pesche, comprese le pesche noci, fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
2 000 (6) |
Esenzione (3) |
09.1185 |
0809 40 |
|
Prugne e prugnole, fresche |
dall'1.5 al 31.8 |
5 000 |
Esenzione (3) |
09.1186 |
1509 10 |
|
Olio d'oliva (7) |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
|
1510 00 10 |
|
|
|
|
|
09.1187 |
2002 |
|
Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
(1) Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 1 000 t.
(2) Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 2 000 t.
(3) La concessione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.
(4) Tutta immissione in libera pratica di aglio è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 9 a 11 del
(5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(6) Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 500 t.
(7) La concessione si applica alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità.»
[1] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2005, n. L 166.