Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 23/12/2002 |
Numero: | 2335 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.5.194 - Regolamento 23 dicembre 2002, n. 2335.
Regolamento (CE) n. 2335/2002 della Commissione che completa il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per i pomodori originari del Marocco.
(G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Con la
(3) È opportuno completare il
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 marzo 2003, il volume del contingente tariffario comunitario avente il numero d'ordine 09.1190, applicabile alle importazioni nella Comunità di pomodori freschi o refrigerati del codice NC 0702 00 00 originari del Marocco, a norma dell'allegato II del
1. Se le importazioni comunitarie complessive di pomodori originari del Marocco non hanno superato 156 676 tonnellate nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003, la Commissione apre il contingente tariffario seguente:
Numero d'ordine |
Codice NC |
Denominazione dei prodotti |
Durata del contingente |
Volume del contingente (in t) |
Dazio applicabile al contingente |
09.1191 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall'1.4.2003 al 31.5.2003 |
12 081 |
(1) (2) |
(1) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità consolidate nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è ridotto a zero se il prezzo d'entrata è pari o superiore a 461 EUR/ tonnellata, che corrisponde al prezzo d'entrata convenuto tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico applicabile al contingente è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata suddetto. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.
(2) Esenzione anche dal dazio ad valorem nell'ambito del contingente tariffario avente il numero d'ordine 09.1116 di cui all'allegato II del
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 vengono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.